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Introduzione al regime speciale per lavoratori impatriati
Con l’obiettivo di incentivare il rientro in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese, l’ art. 16 del decreto legislativo 147/2015 ha previsto, a partire dal periodo d’imposta 2016, il c.d. “regime speciale per lavoratori impatriati”.
Il regime agevolativo è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal D.L. 34/2019 e D.L. 124/2019.
Le recenti modifiche
Il D.L. 34/2019 ha ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020). E’ stato quindi previsto l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge. L’imponibile fiscale così determinato è quindi ora pari al 30%.
Il D.L. 124/2019 con l’obiettivo di superare la disparità di trattamento tra i soggetti il cui trasferimento di residenza fiscale nel territorio dello Stato è avvenuto a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal D.L. 34/2019 nei confronti dei lavoratori trasferiti in Italia dal 2020
I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater introdotti con la Legge di Bilancio 2021 all’art. 5 del D.L. 34/2019
- Il nuovo comma 2-bis dell’articolo del D.L. 34/2019 consente di prolungare l’ambito temporale del regime fiscale agevolato anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.
- Il nuovo comma 2-ter affida le modalità di esercizio dell’opzione a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (2 marzo 2021);
- Il comma 2-quater esclude espressamente la possibilità di esercitare l’opzione in commento agli sportivi professionisti, i cui rapporti con le società sportive sono disciplinati dalla L. 91/1981.
Considerazioni sul regime speciale per lavoratori impatriati
Vale la pena, a nostro avviso, ricordare che nel caso di possesso di requisiti per il regime forfettario, potrebbe essere più conveniente per i contribuenti impatriati l’adozione di quest’ultimo regime, rinunciando quindi al regime speciale per lavoratori impatriati.
Quest’ultimo regime presuppone infatti l’adozione del regime ordinario/semplificato, sottoposto quindi a tassazione I.R.P.E.F. Pur riducendo quindi l’imponibile al 30%, l’imposta potrebbe essere superiore al 5% previsto per i primi 5 anni in regime forfettario. Si ricorda inoltre che i commercianti e gli artigiani in regime forfettario possono beneficiare di una riduzione dei contributi al 65%.
Si ricorda infatti che l’abbattimento dell’imponibile previsto dal regime speciale per lavoratori impatriati, è valido soltanto ai fini fiscali, e non anche ai fini previdenziali.
Al seguente link è possibile avere maggiori informazioni per il regime forfettario.