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Cambiamenti nel Regime Forfettario: Circolare 32/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate
Il regime forfettario, pilastro delle agevolazioni fiscali per professionisti e piccole imprese, è stato sottoposto a significativi aggiornamenti con l’emissione della circolare 32/E/2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale circolare è intervenuta per chiarire ed espandere i dettagli delle nuove disposizioni, approvate dalla legge di Bilancio 197/2022, che hanno ridefinito le soglie di accesso e permanenza nel regime, nonché le modalità di fuoriuscita in caso di superamento del limite di ricavi.
Regime Forfettario: superamento limiti
Una delle principali modifiche introdotte riguarda l’interessante distinzione tra l’incasso e l’emissione della fattura per il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno in corso. La circolare conferma che è l’incasso effettivo a determinare l’applicazione dell’Iva, non l’emissione della fattura stessa. Questa precisazione è fondamentale poiché l’Iva si applica sull’intero importo della fattura che causa il superamento del limite, senza richiedere una scomposizione della base imponibile.
Chiarezza sulla Tempistica di Incasso e Fatturazione
La circolare offre indicazioni dettagliate su come gestire la situazione in cui l’incasso avviene in un momento diverso dall’emissione della fattura. Se l’incasso è simultaneo all’emissione della fattura che supera il limite, l’Iva deve essere esposta sulla fattura stessa. In caso di incasso successivo all’emissione, l’Iva si applica al momento dell’incasso effettivo, richiedendo l’integrazione della fattura emessa precedentemente.
Esempio di Applicazione dell’Iva
Ad esempio, se vengono incassati 90.000 euro e viene emessa una fattura per un incasso di 20.000 euro, l’Iva si applica solo su questa base imponibile di 20.000 euro. L’obiettivo è chiarire che l’applicazione dell’Iva è proporzionale all’importo incassato che supera il limite, evitando doppie tassazioni o frazionamenti di importi non necessari.
Impatto sulle Transazioni Future e Precedenti
La normativa si estende a tutte le altre transazioni effettuate ma non ancora fatturate al momento dell’incasso che supera il limite. Allo stesso modo, coinvolge le operazioni effettuate successivamente all’incasso e non ancora fatturate. Tuttavia, rimangono esenti da questa regola le operazioni già fatturate anteriormente all’incasso che ha determinato il superamento dei 100.000 euro.
Passaggio al Regime Ordinario: Aspetti Fiscali da Considerare
La transizione dal regime forfettario a quello ordinario comporta la possibilità di rettificare l’imposta sugli acquisti di beni non ancora ceduti o utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo che ha causato il superamento del limite. Le regole ordinarie si applicano, tuttavia la rettifica dell’imposta detratta considera il periodo tra l’acquisto e la fuoriuscita dal regime, necessitando di un calcolo accurato basato sui mesi trascorsi.
Implicazioni sul Reddito d’Impresa e le Ritenute
Infine, in termini di imposte dirette, il superamento del limite nel corso dell’anno comporta l’applicazione delle regole ordinarie per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Le ritenute, invece, si applicano solo sui compensi che superano la soglia, avviando così un nuovo scenario fiscale per i contribuenti.
Introduzione ai chiarimenti della Circolare 32/E
La Circolare 32/E offre importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione delle ritenute d’acconto, con particolare enfasi sul superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi da parte dei contribuenti forfettari, specialmente se lavoratori autonomi. Uno dei punti cruciali riguarda l’ingresso immediato nel regime di ordinaria determinazione del reddito e la gestione delle ritenute d’acconto in questa transizione.
Applicazione delle Ritenute d’Acconto e Momento di Superamento dei Limiti
L’Agenzia delle Entrate, coerente con una visione non retroattiva, stabilisce che le ritenute devono essere applicate solo al superamento effettivo dei limiti previsti. La circolare 32/E conferma questa direttiva, offrendo ulteriori dettagli. Le ritenute si applicano ai compensi che superano i 100.000 euro e quelli successivi, non a quelli incassati precedentemente, poiché devono essere operati al momento del pagamento.
Gestione delle Ritenute in Caso di Superamento del Limite dei 100.000 Euro
Non vi è alcun obbligo di suddividere gli importi tra quelli entro e oltre il limite dei 100.000 euro. La circolare chiarisce che, se un contribuente forfettario incassa una fattura che supera i 100.000 euro, l’intero importo eccedente sarà soggetto a ritenuta, anche se la fattura è stata emessa precedentemente.
Data di Emissione della Fattura e Applicazione delle Ritenute
La circolare specifica che, se una fattura supera la soglia ma è stata emessa prima del pagamento che comporta il superamento della soglia stessa, l’incasso dev’essere comunque assoggettato a ritenuta. Questa regola si applica a tutti i compensi percepiti dopo il superamento dei 100.000 euro, indipendentemente dalla data della fattura.
Differenze tra Ritenute d’Acconto e Procedura IVA
Viene sottolineata una distinzione interessante rispetto alla procedura IVA: le fatture emesse prima dell’incasso che supera il limite restano soggette alla disciplina dei contribuenti forfettari, senza l’applicazione dell’IVA.
Ritenute d’Acconto per Operazioni Passive e Ruolo di Sostituto d’Imposta
La circolare chiarisce che il professionista, ex-forfettario, assume il ruolo di sostituto d’imposta solo con il primo pagamento da effettuare dopo il superamento del limite di 100.000 euro, anche nel caso in cui la fattura ricevuta non menzioni la ritenuta da applicare.
Questo approfondimento della Circolare 32/E fornisce chiarezza su un argomento complesso, offrendo indicazioni precise e dettagliate sulle procedure da seguire per i contribuenti forfettari e i lavoratori autonomi riguardo alle ritenute d’acconto.