Categorie di attività a cui la legge riconosce Regimi Speciali IVA
In particolare le attività con Regimi Speciali IVA sono le seguenti:
- Agenzia di vendita all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione – ex art. 40 bis del D.L. n. 41 del 1995;
- Agenzia di viaggio e turismo – ex art. 74 ter del decreto IVA;
- Agricoltura e attività connesse e pesca – ex art. 34 e 34 bis del decreto IVA;
- Agriturismo – ex art. 5, comma 2, legge n. 413 del 1991;
- Commercio dei fiammiferi – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Editoria – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Gestione di servizi di telefonia pubblica – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 – ex art. 74, sesto comma, del decreto IVA;
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione – ex art. 36 del D.L. n. 41 del 1995;
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Vendita sali e tabacchi – ex art. 74, primo comma, del decreto IVA;
- Vendite a domicilio – ex art. 25 -bis, sesto comma, del decreto IVA.
I contribuenti che aderiscono al Regime di Esonero per i piccoli agricoltori possono contemporaneamente svolgere attività in regime contabile forfettario.
I contribuenti che vendono beni usati possono invece rinunciare al Regime Speciale IVA ex articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995 scegliendo il Regime Contabile Forfettario, come esplicitato nella Circolare n.9 del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.