Credito di imposta per i canoni di locazione

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L’agenzia delle entrate con la circolare 14/E del   giugno 2020 ha dato agli inquilini coinvolti dalla crisi economica conseguente all’epidemia COVID – 19, le istruzioni necessarie per recuperare parte del canone di affitto dovuto nei mesi di marzo aprile e maggio 2020.
 

A chi spetta il credito d’imposta?

Il credito di imposta è riconosciuto agli inquilini imprese (ditte individuali, società di persone, società  di capitali e studi professionali gestiti in forma autonomo ed associata).
Sono incluse nell’agevolazione anche le imprese in regime forfettario e gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su basa catastale.

 
Limiti dei ricavi o compensi?

Il conduttore  deve aver conseguito nell’anno 2019 un volume di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro  (questo limite non si applica alle attività alberghiere ed agrituristiche).

Per quali immobili si può avere l’agevolzione?

Il credito di imposta nella misura del 30% e del 60% spetta per i seguenti canoni:

  1. canoni di locazione ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
  2. contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo

Possono usufruire del credito di imposta anche gli immobili abitativi dei professionisti se destinati sia all’attività professionale che all’uso personale e familiare se hanno i requisiti per essere dedotti fiscalmente. In questo caso il credito di imposta viene calcolato sul 50% del canone.

Come dimostra il conduttore di aver subito la crisi economica per effetto della pandemia COVID-19?

Il credito di imposta viene riconosciuto ai conduttori per i mesi di marzo aprile e maggio se hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto all’anno precedente
Il calcolo va quindi fatto seguendo le regole IVA.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta ammonta:
al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
– al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
Il credito di imposta spetta solo dopo  che  il canone di locazione è stato pagato. Il pagamento può avvenire anche mediante compensazione con la cessione del credito di imposta al locatore.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito di imposta può essere fruito dal conduttore direttamente nei seguenti modi:

  • Mediante compensazione con i versamenti eseguiti tramite F24;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020;

oppure il conduttore può cedere il credito di imposta al locatore o ad altri soggetti compresi gli istituti di credito.
Per eseguire la compensazione del credito di imposta è stato istituito il codice tributo 6920 denominato «Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34»,
Nei casi di utilizzo diretto da parte del conduttore, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.
Devono essere chiarita la procedura per eseguire la cessione del credito d’imposta
Si precisa infine che il provento per il locatario fruitore del credito sarà considerato:

  • non imponibile ai fini della formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
  • non imponibile ai fine del calcolo del valore della produzione ai fini Irap;
  • non rilevante ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 1 del TUIR;
  • non rilevante ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

In relazione al cessionario, invece, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione netta secondo le ordinarie modalità

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