Indice
Credito d’imposta sul caro-energia nel terzo trimestre
Il Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha esteso al terzo trimestre 2022 gli aiuti sotto forma di credito d’imposta già previsti dal Dl 21/2022 (Decreto Taglia prezzi), Dl 17/2022 (Decreto Energia) e dal Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter).
Il Credito per le imprese gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale e’ riconosciuto, un contributo sotto forma di credito di imposta corrispondente al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento maggiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. E’ considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e’ stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici almeno uguale al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Credito imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiori a 16,5 kw
Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, hanno diritto ad un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa abbia subito un aumento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Credito imprese non gasivore
Le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e’ riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Come richiedere il credito?
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, se l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019 è possibile richiedere al venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta di inviare al proprio cliente una comunicazione nella quale e’ riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Dovrebbero poter accedere al credito di imposta anche le imprese neo-costituite dopo il 1° aprile 2019 che non dispongano quindi (in tutto o in parte) del costo dell’energia del secondo trimestre 2019 da poter raffrontare. Si ritiene possibile far riferimento ai chiarimenti emersi con la circolare 13/E/2022 che, in riferimento al primo trimestre 2019, aveva individuato l’importo complessivo di
69,26 euro/MWh quale somma del valore medio del prezzo unico nazionale (Pun) e del prezzo di dispacciamento (Pd) dell’energia da raffrontare con il primo trimestre 2022. Tale importo, aggiornato al secondo trimestre 2019 dovrebbe essere il riferimento per verificare l’incremento di costo sia per le imprese energivore che non energivore.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022.
Una volta ottenuta la comunicazione dal venditore contenente i dettagli del credito è necessario condividerla con il proprio commercialista per poterne usufruire.
Credito energia: ecco come cederlo
I crediti d’imposta di cui sopra sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la conformità della stessa riguardo i requisit che danno diritto ai crediti d’imposta.
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