I diritti d’autore connessi con l’attività svolta da un contribuente in regime forfettario (o flat tax) mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito imponibile (tassazione con riduzione del 25% ovvero del 40%, a seconda dell’età del percettore) ma vengono assoggettati all’imposta sostitutiva.
In merito la rilevanza o meno dei proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore al fine della verifica della soglia di 85.000 euro relativa ai ricavi o compensi incassati nel corso del periodo d’imposta, per verificare la permanenza o meno del contribuente nel regime, l’Agenzia osserva che, data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorrono alla verifica del limite di 85.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che è ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Quindi i diritti d’autore conseguiti, ad esempio, da un medico per una pubblicazione su una rivista del settore saranno certamente rilevanti, mentre non si dovrà tenere conto dei diritti d’autore conseguiti per la pubblicazione di una ricetta su una rivista di cucina.
Per ciò che riguarda la tassazione di tali proventi se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54. In particolare la stessa, leggendo il citato documento di prassi, pareva lecito concludere che questi proventi avrebbero dovuto essere assoggettati ad Irpef.
Sul punto consta la posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, secondo la quale i proventi a titolo di diritti d’autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto: sono ridotti del 25% (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 Tuir, tale importo è cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario al fine di applicare l’imposta sostitutiva.
Quindi, i diritti d’autore mantengono la propria modalità di determinazione dell’importo tassabile, ma poi vengono assoggettati all’imposta sostitutiva propria del regime forfettario.
Come evidenziato nelle istruzioni ministeriali i diritti d’autore saranno decurtati della propria misura (25% o 40%), ma non subiscono l’ulteriore la decurtazione forfettaria del 22% prevista per gli altri compensi professionali.
I diritti d’autore connessi con l’attività svolta da un contribuente in regime forfettario (o flat tax) mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito imponibile (tassazione con riduzione del 25% ovvero del 40%, a seconda dell’età del percipiente) ma vengono assoggettati all’imposta sostitutiva.
In merito la rilevanza o meno dei proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore al fine della verifica della soglia di 85.000 euro relativa ai ricavi o compensi incassati nel corso del periodo d’imposta, per verificare la permanenza o meno del contribuente nel regime, l’Agenzia osserva che, data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorrono alla verifica del limite di 85.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che è ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.
Quindi i diritti d’autore conseguiti, ad esempio, da un medico per una pubblicazione su una rivista del settore saranno certamente rilevanti, mentre non si dovrà tenere conto dei diritti d’autore conseguiti per la pubblicazione di una ricetta su una rivista di cucina.
Per ciò che riguarda la tassazione di tali proventi se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.
In particolare la stessa, leggendo il citato documento di prassi, pareva lecito concludere che questi proventi avrebbero dovuto essere assoggettati ad Irpef.
Sul punto consta la posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, secondo la quale i proventi a titolo di diritti d’autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto: sono ridotti del 25% (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 Tuir, tale importo è cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario al fine di applicare l’imposta sostitutiva.
Quindi, i diritti d’autore mantengono la propria modalità di determinazione dell’importo tassabile, ma poi vengono assoggettati all’imposta sostitutiva propria del regime forfettario.
Come evidenziato nelle istruzioni ministeriali i diritti d’autore saranno decurtati della propria misura (25% o 40%), ma non subiscono l’ulteriore la decurtazione forfettaria del 22% prevista per gli altri compensi professionali.