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Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 69, L. 190/2014, i contribuenti in regime contabile forfettario sono esclusi dalla qualifica di sostituto d’imposta. Questi non devono applicare alcuna ritenuta alla fonte.
Il contribuente forfettario non deve quindi applicare la ritenuta d’acconto quando paga ad esempio un professionista, una collaboratore occasionale, o un procacciatore d’affari.
Stesso discorso non vale per il lavoro dipendente. Il D.L. n. 34 del 30 Aprile 2019 ha reintrodotto l’obbligo di operare le ritenute fiscali, in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati per il contribuente in Regime Contabile Forfettario.
Tali contribuenti saranno però tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore di compensi per i quali non è stata applicata la ritenuta e l’ammontare degli stessi redditi erogati.
Tali informazioni dovranno essere riepilogati nei righi da RS371 a RS373, come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10/E/2016.