I.M.U. – Saldo del 16 Dicembre

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Non è richiesta carta di credito

Tempistiche

La Legge 160/2019 ha riscritto la disciplina I.M.U. con decorrenza dal 2020, accorpando il gettito Tasi.
Il versamento dell’imposta è dovuta per l’anno in corso in 2 rate:
− entro il 16 giugno era dovuto il versamento in acconto, determinato sulla scorta di aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere era pari alla metà di quanto versato a titolo di I.M.U. e Tasi per l’anno 2019”
– entro il 16 dicembre i contribuenti dovranno invece provvedere al versamento a saldo
Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito internet del Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre 2020, ai sensi del comma 767, articolo 1, L. 160/2019 si applicano le aliquote e le detrazioni I.M.U. vigenti nel Comune per l’anno 2019.
Se il contribuente ha provveduto a giugno al versamento in unica soluzione (applicando quindi già da subito le aliquote dell’anno in corso), a saldo non deve effettuare alcun ulteriore versamento.

Come eseguire il versamento

Il  versamento può essere eseguito utilizzando  gli appositi bollettini postali, ovvero in alternativa il modello F24 nella sezione “I.M.U.  e altre imposte locali”, ricordando che gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all’unità di euro e occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
  • “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
  • “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
  • “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
  • “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
  • “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
  • “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
  • “3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.

Il Decreto Rilancio ha introdotto una riduzione del 20% se si sceglie di versare con addebito, rilasciando una autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale (articolo 118-ter, D.L. 34/2020). Va però evidenziato che tale soluzione è praticabile solo nel caso in cui il Comune abbia deliberato in tal senso.
Il modello F24 offre la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti d’imposta vantati dal contribuente
Occorre tenere presente che in caso di versamento mediante  compensazione di altri crediti fiscali è obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia Entratel da parte di tutti i contribuenti (anche i non titolari di partita IVA)
L’imposta è versata a favore del Comune di ubicazione dell’immobile, a eccezione dei fabbricati di categoria catastale D, per i quali una frazione dell’imposta viene versata a favore dell’Erario (la distinzione tra le 2 quote va operata utilizzando opportunamente i diversi codici tributo, 3925 e 3930).

Come calcolare

L’I.M.U. deve essere pagata per i fabbricati, i terreni edificabili ed i terreni agricoli

Fabbricati
Per i  fabbricati avremo diverse moltiplicatori da applicare alle rendite catastali aggiornate al 1° gennaio dell’anno in cui si paga l’I.M.U.
Quando l’immobile è privo di rendita catastale occorrerà utilizzare:
− il metodo dei costi contabili nel caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita; i coefficienti di rivalutazione, da utilizzare per la determinazione del valore contabile, sono aggiornati annualmente con decreto Mef
− in tutti gli altri casi occorre considerare una rendita presunta, determinata con riferimento alla rendita attribuita a fabbricati similari

Terreni edificabili
La base imponibile dei terreni edificabili non è determinata su base catastale, ma è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (ovvero a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici) avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
Per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune potrebbe aver deliberato dei valori per zone omogenee del territorio. Questi possono essere, quantomeno, un utile punto di riferimento per individuare un valore da utilizzare al fine della determinazione della base imponibile dell’immobile. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, ovvero di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato.

Terreno agricoli
La base imponibile dei terreni agricoli è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Riduzioni ed esenzioni

Abitazione principale
L’ abitazione principale è quella che presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche:
−  L’immobile deve essere iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare; conseguentemente, il contribuente che deciderà di utilizzare, come unica abitazione, immobili che catastalmente sono separati, potrà considerare  abitazione principale solamente uno di essi.
− dimora e residenza coincidenti. Viene richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile per il quale si invocano le agevolazioni. Può considerarsi abitazione principale solo l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente appartenenti al nucleo familiare
Se due coniugi hanno sì residenze diverse ma nello stesso comune, si considererà abitazione principale solo uno dei due immobili, mentre sull’altro andrà pagata regolarmente l’ Imu . Non così sarà se si tratta di comuni diversi.
 
Pertinenze
Il trattamento previsto per l’abitazione principale è esteso alle relative pertinenze.
Ai fini Imu sono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La norma si riferisce anche alle pertinenze iscritte in Catasto unitamente all’unità a uso abitativo: questo significa che nella verifica delle pertinenze occorre controllare che non ve ne sia qualcuna inglobata nell’abitazione principale, nel senso che abitazione e pertinenza risultano accatastate congiuntamente e sono rappresentate da un unico identificativo catastale e un’unica rendita, perché in tal caso occorre ridurre il numero di pertinenze “esterne” agevolabili.

Uso gratuito
I contribuenti che concedono un’abitazione in uso gratuito a propri familiari si applica la riduzione al 50% dell’imposta dovuta
Tale agevolazione richiede il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
− il contratto di comodato deve essere registrato;
− l’immobile oggetto del comodato gratuito deve essere destinato dal comodatario ad abitazione principale e deve essere non di lusso (quindi categoria catastale abitativa diversa da A/1, A/8 e A/9). L’agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione in comodato, nei limiti di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
− comodante e comodatario devono essere in rapporto di parentela diretta entro il primo grado (quindi la concessione deve avvenire dal padre al figlio, ovvero da figlio a padre). Nel caso in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi sia concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso; l’altro comproprietario pagherà l’imposta in misura integrale;
− il comodante deve risiedere e avere dimora nello stesso Comune in cui vi è l’immobile dato in comodato;
− il comodante non deve possedere altro immobile in Italia, a eccezione di un solo altro immobile (anche questo non di lusso, quindi diverso da A/1, A/8 e A/9) adibito ad abitazione principale da lui stesso. Il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo (ad esempio un terreno, un’area fabbricabile, un ufficio, un negozio, ovvero un magazzino) non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in commento. Tale verifica deve essere condotta sul singolo comproprietario: nel caso in cui, ad esempio, 2 coniugi possiedano in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possieda un altro immobile a uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile (ad esempio una casa al mare), l’agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie. Il vincolo sul possesso degli altri immobili opera anche nel caso di possesso di una sola quota di questo: tale preclusione avviene indipendentemente dalla quota vantata. L’Ifel osserva poi che la nuda proprietà su di un immobile non è ostativa a beneficiare della riduzione sull’immobile in piena proprietà da dare in uso al figlio. Del tutto irrilevante è invece l’immobile di cui il contribuente è inquilino.
 
Terreni agricoli
Sono esenti da IMU i seguenti terreni:

  • I terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti e dagli Iap sono esenti
  • I terreni ubicati nei Comuni montani secondo la circolare 9/1993

Va comunque precisato che i Comuni elencati in detta circolare sono diversamente trattati: − ove accanto all’indicazione del Comune non sia riportata alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale; Focus 39 La circolare tributaria n. 46 del 3 dicembre 2020 − ove sia riportata l’annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla “PD”, l’esenzione opera limitatamente a una parte del territorio comunale. Sono, inoltre, esentati i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori (di cui all’Allegato A, L. 448/2001) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti.
Inoltre, non scontano alcun prelievo Imu i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.

Terreni edificabili
Ai terreni edificabili, viene concessa una importante agevolazione a favore dei coltivatori diretti e degli Iap, definita “finzione di non edificabilità delle aree” (articolo 2, D.Lgs. 504/1992): in base a tale disposizione non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Al fine di garantire il rispetto della ratio della norma, per accedere a tale rilevante beneficio è necessario che in capo al soggetto passivo siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti due requisiti:
− possesso. È necessario che il possessore a norma dell’articolo 1, comma 743, L. 160/2019 (proprietario o titolare di altro diritto reale), quindi il soggetto passivo e perciò colui che è tenuto al versamento dell’imposta, risulti essere lo stesso coltivatore diretto;
− utilizzazione agricola. Il fondo deve essere coltivato, ossia su di questo devono essere esercitate attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura e allevamento, da parte del possessore.
Sul tema si ricorda che con l’articolo 78-bis, introdotto in sede di conversione al Decreto Agosto (D.L. 104/2020), il Legislatore è intervenuto per meglio caratterizzare le agevolazioni spettanti agli Iap e ai coltivatori diretti; vengono in particolare interpretati questi 3 punti:
− i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.
− si applica anche ai tributi locali la disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 1, L. 228/2001 secondo cui le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o Iap si applicano anche ai soci di società di persone esercenti attività agricole.
− si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

EMERGENZA COVID – Le esenzioni I.M.U. per l’anno 2020

Imprese del settore turistico e dello spettacolo:
esenzione dal versamento dell’ I.M.U.  in acconto 2020 prevista dal D.L. 34/2020
esenzione dal versamento dell’ I.M.U.   a saldo 2020 prevista dall’articolo 78, D.L. 104/2020
Decreto Ristori (D.L. 137/2020) e nel  Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020) –  Esercenti attività economiche elencate nell’allegato 1 e per quelli esercenti attività economiche elencate nell’allegato 2 aventi sede nelle zone rosse :
esenzione dal versamento dell’ I.M.U. a saldo 2020

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