Incentivi alle imprese che investono

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Le imprese che investono hanno potuto avere in questi anni un incentivo sotto forma di maggiori ammortamenti o crediti imposta.
Riepiloghiamo gli incentivi che si sono susseguiti nel corso degli  anni :
Super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015  e fino al 31 dicembre 2016
Soggetti beneficiari
Imprese e lavoratori autonomi
Misura dell’agevolazione
Ammortamenti maggiorati del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi in proprietà o in leasing. Sono compresi anche gli acquisti di veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui articolo 164, comma 1, del Tuir  (autovetture)
Modalità di utilizzo della agevolazione
Maggiorazione delle quote   ordinarie di ammortamento ed i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 140% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
Le esclusioni:
Sono esclusi dal super ammortamento:

 
 
Super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 01 gennaio 2017  e fino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 fosse stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
 
Soggetti beneficiari
Imprese e lavoratori autonomi
Misura dell’agevolazione
Ammortamenti maggiorati del 40% per l’acquisto di beni strumentali nuovi in proprietà o in leasing.
Modalità di utilizzo della agevolazione
Maggiorazione delle quote   ordinarie di ammortamento ed i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 140% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
Le esclusioni:
Sono esclusi dal super ammortamento:

 
Iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2017  e fino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 settembre 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 fosse stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
Soggetti beneficiari
Imprese (lavoratori autonomi esclusi) che non usufruiscano del regime forfettario L. 190/2014.
Misura dell’agevolazione
Maggiorazione delle quote   ordinarie di ammortamento ed i canoni di leasing di un importo pari al 150%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 250% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
L’agevolazione si applica alle seguenti condizioni:

  1. agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico elencati nell’allegato A alla L. 232/2016 link
  2. a condizione che il bene strumentale sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso in cui l’impresa beneficia dell’iperammortamento è possibile avere una maggiorazione del 40% anche sull’ammortamento dei beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 . Si tratta dei beni elencati nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. Link
Super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 01 gennaio 2018  e fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 fosse stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
 
Soggetti beneficiari
Imprese e lavoratori autonomi che non usufruiscano del regime forfettario L. 190/2014.
Misura dell’agevolazione
Ammortamenti maggiorati del 30% per l’acquisto di beni strumentali nuovi in proprietà o in leasing.
Modalità di utilizzo della agevolazione
Maggiorazione delle quote   ordinarie di ammortamento ed i canoni di leasing di un importo pari al 30%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 130% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
Le esclusioni:
Sono esclusi dal super ammortamento:

  • Acquisti di veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui articolo 164, comma 1, del Tuir  (autovetture) anche se utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa

Iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018  e fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre  2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 fosse stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
Soggetti beneficiari
Imprese (lavoratori autonomi esclusi) che non usufruiscano del regime forfettario L. 190/2014.
Misura dell’agevolazione
Maggiorazione delle quote   ordinarie di ammortamento ed i canoni di leasing di un importo pari al 150%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 250% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
L’agevolazione si applica alle seguenti condizioni:

  1. agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico elencati nell’allegato A alla L. 232/2016 link
  2. a condizione che il bene strumentale sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso in cui l’impresa beneficia dell’iperammortamento è possibile avere una maggiorazione del 40% anche sull’ammortamento dei beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 . Si tratta dei beni elencati nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. Link
 
Super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 01 aprile 2019  e fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che entro il 30 giugno 2020 fosse stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
Soggetti beneficiari
Imprese e lavoratori autonomi
 
Misura dell’agevolazione un massimo di
Ammortamenti maggiorati del 30% per l’acquisto di beni strumentali nuovi in proprietà o in leasing fino a un massimo di 2.500.000 euro di investimenti annui.
Modalità di utilizzo della agevolazione
Maggiorazione delle quote   ordinarie di ammortamento ed i canoni di leasing di un importo pari al 30%, arrivando a dedurre al termine del periodo, il 130% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
Le esclusioni:
Sono esclusi dal super ammortamento:

  • Acquisti di veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui articolo 164, comma 1, del Tuir  (autovetture) anche se utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa

Iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2019  e fino al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre  2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 fosse stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
Soggetti beneficiari
Imprese (lavoratori autonomi esclusi) che non usufruiscano del regime forfettario L. 190/2014.
Misura dell’agevolazione
Maggiorazione delle quote   ordinarie di ammortamento ed i canoni di leasing nella seguente misura:

  • Ammortamenti maggiorati del 170% per investimenti fino a 2.500.000 euro arrivando a dedurre al termine del periodo, il 270% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
  • Ammortamenti maggiorati del 100% per investimenti oltre euro 2.500.000 di investimento e fino ad euro 10.000.000 di investimento arrivando a dedurre al termine del periodo, il 200% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.
  • Ammortamenti maggiorati del 50% per investimenti oltre euro 10.000.000 di investimento e fino ad euro 20.000.000 di investimento arrivando a dedurre al termine del periodo, il 1500% del prezzo totale di acquisto del bene strumentale.

Nel caso in cui l’impresa beneficia dell’iperammortamento è possibile avere una maggiorazione del 40% anche sull’ammortamento dei beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 . Si tratta dei beni elencati nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni. Link
Credito d’ imposta  per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2020  e fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno   2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 fosse stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
Soggetti beneficiari
Imprese e lavoratori autonomi (lavoratori autonomi  per gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi  – allegati A e B alla legge n. 232/2016).
 
Misura dell’agevolazione :

  • investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nella Tabella A e B allegate alla 232/2016, per i quali il credito è il 6% del costo   ammissibile nei limiti di 2 milioni di euro.  Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  •  investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 link, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  • investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B  annesso alla L. 232/2016 link :  per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Modalità di utilizzo della agevolazione
Credito imposta utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo mentre per   i soli investimenti in beni immateriali di cui al predetto allegato B , in tre quote annuali;
Le esclusioni:
Sono esclusi dall’agevolazione:

  • Acquisti di veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui articolo 164, comma 1, del Tuir  (autovetture) anche se utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa
  • La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Aspetti fiscali
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, ne della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto dell’esenzione IRES ed IRAP non determini il superamento del costo sostenuto.
Perizia tecnica per i beni di costo superiore ad euro 300.000.
In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex ‘iper ammortamento’), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A) ed all’allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell’attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.
Modalità di determinazione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è parametrato percentualmente al costo di acquisto del bene determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR.
Per gli investimenti in leasing (ossia a mezzo di contratti di locazione finanziaria), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Restituzione del credito d’imposta.
Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta viene ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Codici tributo da utilizzare per eseguire le compensazioni
 
In caso di compensazione del credito di imposta per investimenti è necessario presentare l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti codici tributo da indicare nella sezione erario, nella colonna importi a credito compensati e nel campo anno indicare l’anno in cui il bene è entrato in funzione ovvero di inerconnesione:
Codice tributo  6932      Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019
Codice tributo  6933      Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019
Codice tributo  6934      Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019
Credito d’ imposta  per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre   2020  e fino al 31 dicembre 2021 ovvero fino al 30 giugno   2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
Soggetti beneficiari
Imprese e lavoratori autonomi (lavoratori autonomi  per gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi  – allegati A e B alla legge n. 232/2016).
Misura dell’agevolazione :

  • investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nella Tabella A e B allegate alla 232/2016, per i quali il credito  è il  10% del costo   ammissibile nei limiti di 2 milioni di euro  elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile.   Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  •  investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 link, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,  nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10  milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  • investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B  annesso alla L. 232/2016 link, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1.000.000 euro . Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Modalità di utilizzo della agevolazione
Credito imposta utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo mentre per   i soli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione
Le esclusioni:
Sono esclusi dall’agevolazione:

  • Acquisti di veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui articolo 164, comma 1, del Tuir  (autovetture) anche se utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa
  • La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Decorrenza
La fruizione può avvenire con la seguente decorrenza :

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

Aspetti fiscali
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, ne della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto dell’esenzione IRES ed IRAP non determini il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative
  • In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex ‘iper ammortamento’), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A) ed all’allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell’attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Modalità di determinazione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è parametrato percentualmente al costo di acquisto del bene determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR.
Per gli investimenti in leasing (ossia a mezzo di contratti di locazione finanziaria), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Restituzione del credito d’imposta.
Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta viene ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Codici tributo da utilizzare per eseguire le compensazioni
 
In caso di compensazione del credito di imposta per investimenti è necessario presentare l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti codici tributo da indicare nella sezione erario, nella colonna importi a credito compensati e nel campo anno indicare l’anno in cui il bene è entrato in funzione ovvero di inerconnesione:
Codice tributo  6935      Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi
1054 e 1055, legge n. 178/2020
Codice tributo  6936      “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi dicui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.
178/2020”;
Codice tributo  6937      “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”
Credito d’ imposta  per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio    2022  e fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno   2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia stato accettato l’ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20 % del costo di acquisto
Soggetti beneficiari
Imprese e lavoratori autonomi (lavoratori autonomi  per gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi  – allegati A e B alla legge n. 232/2016).
Misura dell’agevolazione :

  • investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nella Tabella A e B allegate alla 232/2016, per i quali il credito  è il  6 % del costo   ammissibile nei limiti di 2 milioni di euro .   Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  •  investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 link, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,  nella misura del 20 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 10  milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni,
  • investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B  annesso alla L. 232/2016 link, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1.000.000 euro . Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Modalità di utilizzo della agevolazione
Credito imposta utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo mentre per   i soli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione
Le esclusioni:
Sono esclusi dall’agevolazione:

  • Acquisti di veicoli e gli altri mezzi di trasporto, di cui articolo 164, comma 1, del Tuir  (autovetture) anche se utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa
  • La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Decorrenza
La fruizione può avvenire con la seguente decorrenza :

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

Aspetti fiscali
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, ne della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.
Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto dell’esenzione IRES ed IRAP non determini il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative
  • In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex ‘iper ammortamento’), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A) ed all’allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell’attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Modalità di determinazione del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è parametrato percentualmente al costo di acquisto del bene determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR.
Per gli investimenti in leasing (ossia a mezzo di contratti di locazione finanziaria), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Restituzione del credito d’imposta.
Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta viene ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Codici tributo da utilizzare per eseguire le compensazioni
 
In caso di compensazione del credito di imposta per investimenti è necessario presentare l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i seguenti codici tributo da indicare nella sezione erario, nella colonna importi a credito compensati e nel campo anno indicare l’anno in cui il bene è entrato in funzione ovvero di inerconnesione:
Codice tributo  6935      Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi
1054 e 1055, legge n. 178/2020
Codice tributo  6936      “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi dicui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.
178/2020”;
Codice tributo  6937      “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”

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