Legge di Bilancio 2021 – Le novità e le agevolazioni

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Indice

Legge di bilancio 2021

La L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 ha introdotto  molte novità per e imprese che vengono così riassunte:

Fondo per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi –  Articolo 1, commi 20 – 22

L’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali riguarda i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.L.gs. 103/1996, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
I professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS (gestioni commercianti, gestioni artigiani e gestione separata) ed i professionisti iscritti alle casse previdenziali obbligatorie,   avranno diritto per l’anno 2021 all’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali.
Le condizioni richieste per l’agevolazione sono le seguenti:

  • Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • Aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

Esonero contributivo under 40 in agricoltura – Articolo 1, comma 33

Esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai coltivatori diretti e agli Iap, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Esenzione redditi fondiari per coltivatori diretti e Iap – Articolo 1, comma 38

Per tutto l’anno 2021 c’è l’esenzione integrale (prima era prevista in misura pari al 50%) dalla concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli Iap, iscritti nella previdenza agricola

Aliquota al 10% per i piatti da asporto – articolo 1, comma 40

Viene precisato che il concetto di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri –  Articolo 1, comma 50 -53

Viene previsto, con decorrenza dal 2021, la riduzione: – alla metà dell’Imu e – di 2/3 della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo in riferimento a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia

Disciplina impatriati – Articolo 1, commi 50-53

Viene modificata la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, in particolare viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 5, D.L. 34/2019, stabilendo che per i soggetti che siano stati iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo, possono optare per l’estensione di cui al comma 1, lettera c), previo versamento di: a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021. Il nuovo regime introdotto non si rende applicabile agli sportivi professionisti.

Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico – Articolo 1, comma 58

Viene prorogato al 31 dicembre 2021 l’agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013. Vengono parimenti prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16, D.L. 63/2013.

Proroga bonus facciate  – Articolo 1, comma 60

Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. bonus facciate introdotto con l’articolo 1, comma 219, L. 160/2019.

Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza – Articolo 1, comma 60

Introducendo il nuovo comma 3-bis nell’articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Introduzione del bonus idrico – Articolo 1, commi 61-65

Vien introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il bonus è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE. Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del bonus idrico.

Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus – Articolo 1, comma 66

Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell’agevolazione di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus, prevedendone innanzitutto l’estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo.
Perimetro oggettivo Viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Modificando il comma 1-bis viene specificato che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 1. impianti per l’approvvigionamento idrico; 2. impianti per il gas; 3. impianti per l’energia elettrica; 4. impianto di climatizzazione invernale. Il nuovo comma 1-quater estende le agevolazioni anche per gli interventi su edifici privi di Ape perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Implementando le previsioni del comma 2, viene estesa l’agevolazione anche agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Anche per quanto riguarda gli interventi eseguiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, l’agevolazione viene estesa agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022 e, limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Parimenti viene modificato il comma 4 prevedendo che la detrazione per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-septies, D.L. 63/2013, sostenute nel 2022, è ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Viene esteso l’incremento del limite di spesa di cui al comma 4-ter, agli interventi nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anch’essi prorogati al 30 giugno 2022. Sempre in riferimento agli interventi sugli immobili dei Comuni colpiti da sisma a far data dal 1° aprile 2009, per mezzo della modifica al comma 4-ter, viene previsto che gli incentivi spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Impianti fotovoltaici L’agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch’essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici. Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici Viene integralmente sostituito il comma 8 stabilendo che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013, la detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022) di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’articolo 119, D.L. 34/2020, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: – 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis; – 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine; – 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Ulteriore proroga Il nuovo comma 8-bis, estende l’agevolazione: – a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche di cui al comma 9, lettera
a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; – al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Interventi nei condomini Viene integrato il comma 9-bis prevedendo che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Adempimenti Viene integrato il comma 14 prevedendo che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

  1. b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  2. c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). Infine, il nuovo comma 14-bis, prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

 

Cessione del credito – Articolo 1, comma 67

Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell’anno 2022.

Proroga bonus verde – Articolo 1, comma 76

Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, L. 205/2017.

Bonus automobili elettriche – Articolo 1, comma 77

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell’Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente. Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto con il Mef, sono definite modalità e termini per l’erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa

Rivalutazione beni di impresa – Articolo 1, comma 83

Intervenendo sull’articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Contributo a fondo perduto esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico – Articolo 1, commi 87-88

Viene esteso il perimetro territoriale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di cui all’articolo 59, D.L. 104/2020, ai Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Finanziamenti agevolati per l’acquisti di attrezzature da parte delle pmi – Articolo 1, commi 95-96

Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall’articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall’importo, in unica soluzione. Per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.

Nuova Sabatini

É confermata l’eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle pmi. L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (a oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro). Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi: – in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento; – per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.

Imprenditoria femminile – Articolo 1, commi 97-103

Viene istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo sostiene:

  1. a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia. In particolare, gli interventi possono consistere in: – contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; – finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; – incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi; – percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; – investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; – azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le presenti norme;
  2. b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
  3. c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione Europea e nazionale. Tali interventi di cui alle lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni: – iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università; – iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; – iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; – iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale; – azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi delle presenti norme. Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

 

Fondo pmi creative – Articolo 1, commi 109-113

Viene istituito il Fondo per le pmi creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Per settore creativo si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità. Le risorse sono utilizzate per: a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012 e delle pmi innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione. Con decreto Mise, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni attuative, comprese quelle relative:

  1. a) alla ripartizione delle risorse del Fondo;
  2. b) all’individuazione dei codici Ateco che classificano le attività dei settori;
  3. c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
  4. d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
  5. e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci.

 

Credito di imposta cuochi – Articolo 1, commi 117-123

Viene introdotto, per gli esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0, un credito d’imposta fino al 40% del costo delle spese: – per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero – per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Le spese ammissibili sono quelle per:

  1. a) l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
  2. b) l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con decreto Mise, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020.

Resto al Sud – Articolo 1, comma 170

Viene modificata l’età massima di fruizione dell’agevolazione c.d. Resto al Sud di cui all’articolo 1, D.L. 91/2017 che passa da 45 a 55 anni.

Investimenti al Sud – Articolo 1, commi 171-172

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l’agevolazione, di cui all’articolo 1, comma 98 e ss., L. 208/2015, consistente in un credito di imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Detassazione imprese operanti in zone ZES – Articolo 1, commi 173-176

Viene previsto, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES (Zone economiche speciali) ex D.L. 91/2017, l’abbattimento del reddito, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi, al 50%. Ai fini dell’agevolazione devono essere rispettati i seguenti requisiti, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione già beneficiata:

  1. a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno 10 anni;
  2. b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti de minimis.

 

Incremento credito R&S per il Sud – Articolo 1, commi 185-186

Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d’imposta per gli investimenti in R&S, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022: – al 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; – al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e – al 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue.

Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione – Articolo 1, commi 381-384

Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro

Modifica regime locazioni brevi – Articolo 1, commi 595-596

Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082, cod. civ., conseguentemente viene abrogato il comma 3-bis dell’articolo 4, D.L. 50/2017. Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Esenzione prima rata Imu 2021 – Esenzione prima rata Imu 2021

Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell’Imu relativa a:

  1. a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final.

Credito di imposta locazioni – Articolo 1, comma 602

Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.

Bonus pubblicità – Articolo 1, comma 608

Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni  – Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni

Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza. A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva o la prima rata. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni all’11% del valore periziato

 

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