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Introduzione al regime di esonero per imprenditore agricolo
I produttori agricoli in regime speciale che nel corso dell’anno solare precedente hanno conseguito un volume d’affari non superiore a € 7.000 (dall’1.1.2007), composto per almeno 2/3 da cessioni di prodotti rientranti nella Tabella A/1 del DPR 633/1972, possono avvalersi del regime di esonero dalla tenuta di scritture contabili, dal versamento e da qualunque altro adempimento Iva, eccettuata la numerazione progressiva e la conservazione delle autofatture emesse per loro conto (in forma elettronica dall’1.1.2019) dai cessionari e delle fatture di acquisto.
Costoro non hanno l’obbligo di ricevere le fatture elettroniche di acquisto tramite lo SDI, ma possono come i privati ricevere e conservare la copia cartacea o il file .pdf della fattura elettronica.
L’art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78 prevede l’obbligo di comunicazione nello «spesometro» semestrale anche delle autofatture dei clienti anche per i soggetti esonerati. Sono esclusi da quest’ultimo adempimento gli agricoltori nel regime di esonero i cui terreni sono situati per più del 50% in comuni montani e dal 1.1.2018 in generale tutti gli agricoltori in regime di esonero (art. 11, co. 2-quater, D.L. 12.7.2018, n. 87 – vedi Ris. 28.7.2017, n. 105/E).
Il regime di esonero dai sopradescritti adempimenti cessa di essere applicato dall’anno solare successivo a quello in cui il limite di volume d’affari è superato qualora sia rispettata la percentuale dei 2/3; il regime di esonero cessa di applicarsi già dall’anno in corso se il rapporto di 2/3 di prodotti di Tab. A/1 non viene rispettato.
È possibile rinunciare al regime speciale di esonero con comunicazione scritta all’Ufficio competente entro il termine di presentazione della dichiarazione. L’art. 36, D.L. 18.10.2012, n. 179 ha esteso anche agli agricoltori esonerati l’obbligo di trasmettere l’elenco clienti-fornitori (vedi art. 29, D.P.R. 633/1972) con decorrenza dall’anno 2013 (vedi C.M. 15.2.2013, n. 1/E, p.to 2.1). Cliccare qui per ulteriori informazioni.
Esenzione dall’obblifgo dell’iscrizione in CCIAA per l’imprenditore agricolo in regime di esonero
L’art. 2, comma 3, L.77/1997 sancisce che “Per i produttori agricoli di cui al quarto comma (attuale sesto n.d.E.), primo periodo, dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria.”.
La norma si riferisce ai soggetti in regime di esonero Iva e quindi agli imprenditori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti rientranti tra quelli previsti di cui alla prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.
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