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Riforma terzo settore- ets
Il d.Lgs, n. 117/2017 (def) ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo Settore (C.T.S.) che istituisce e disciplina la nuova categoria degli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) .
Il C.T.S. (Codice del Terzo Settore) disciplina il settore del no-profit. All’articolo 1, comma 1 (def) viene illustrata la finalità della norma che è quella di riconoscere e sostenere “l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”
Possono far parte degli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) gli Enti Associativi senza scopo di lucro disciplinati dal Capo II del Codice Civile (dall’articolo 14 all’articolo 35 del codice civile) def. Pertanto esistono 2 tipologie di enti:
- Enti associativiche non applicando il cts (Codice del Terzo Settore) si qualificano come Enti no – profit (chiamati anche Enti senza scopo di lucro) ed in quanto tali applicano solo le norme previste dall’articolo 14 all’articolo 35 del codice civile e da un punto di vista fiscale l’articolo 148 e seguenti del Titolo II, Capo III del Testo unico delle Imposte Dirette (D.p.r. 917 del 22/12/1986) def
- Enti associativi che essendo iscritti al Runts . (Registro unico nazionale del Terzo Settore) applicano le norme del codice civile e il Cts(Codice del Terzo Settore) e da un punto di vista fiscale applicano l’articolo 148 def e seguenti del Titolo II, Capo III del Testo unico delle Imposte Dirette (D.p.r. 917 del 22/12/1986) fino a quando non entreranno in vigore le norme fiscali specifiche disciplinate dal Cts. L’entrata in vigore della nuova normativa fiscale è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea
I requisiti richiesti per potersi iscrivere a Runts e qualificarsi Enti del Terzo Settore sono i seguenti:
- Forma giuridica: possono essere qualificati Enti del Terzo Settore gli enti che si costituiscono sotto forma di Organizzazioni di Volontariato (Odv) , Associazioni di promozione Sociale (Aps), Enti Filantropici, Imprese Sociali, Reti di Associazioni, Società i mutuo Soccorso, Associazioni Riconosciute e Associazioni non Riconosciute, Fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società.
- Finalità: l’ente deve perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.
- Pubblicità: gli enti appartenenti al terzo settore devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Attività svolta: l’ente deve svolgere attività di interesse generale esclusiva o principale ed eventualmente attività diverse, solo se secondarie e strumentali, consentite dall’atto costitutivo o dallo statuto e nel rispetto di parametri quantitativi.
- Assenza di lucro: gli enti non potranno in nessun modo distribuire avanzi di gestione o utili sia direttamente che indirettamente, il patrimonio deve essere utilizzato per lo svolgimento del dell’attività di interesse generale ed in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’ente dovrà essere devoluto ad altri enti del terzo settore.
Gli Ets devono obbligatoriamente dotarsi di uno statuto redatto secondo i requisiti previsti dall’articolo 21 del Cts (Codice del terzo settore) def.
Solo gli Enti iscritti al Runts possono aggiungere alla loro denominazione le seguenti qualifiche:
- Ets o Ente del Terzo settore;
- Aps o Azienda di Promozione Sociale
- Odv o Organizzazione di Volontariato
- Enti Filantropici,
- Imprese Sociali,
- Reti di Associazioni,
- Società di mutuo Soccorso
Se nello statuto viene qualificato l’ente associativo con una delle sopra indicate tipologie è necessario prima verificare che siano stati rispettati tutti i requisiti per potersi iscrivere al Runts e poi effettuare l’iscrizione.
- Se successivamente all’iscrizione al Runts si perdono i requisiti occorre che l’ente associativo si cancelli dal Runts e nella denominazione non sarà più possibile utilizzare le qualifiche sopra descritte (Ets o Ente del Terzo settore, Aps o Azienda di Promozione Sociale, Odv o Organizzazione di Volontariato, Enti Filantropici, Imprese Sociali, Reti di Associazioni e Società di mutuo Soccorso)
Organizzazioni di Volontariato – odv
Le Organizzazione di Volontariato (ODV) sono enti del terzo settore costituite in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta la cui attività istituzionale è rivolta prevalentemente a persona non associate. Per poter costituire una ODV sono necessari sette soci persone fisiche o tre ODV, ad ogni modo possono essere soci anche soggetti giuridici diversi dalle ODV a condizione che siano enti del terzo settore e le ODV siano almeno il doppio degli altri enti.
L’attività deve essere svolta principalmente dai volontari che devono rappresentare almeno il doppio dei lavoratori dipendenti o parasubordinati.
Associazioni di promozione Sociale – aps
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono enti del terzo settore costituite in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta la cui attività istituzionale è rivolta prevalentemente a persona associate. Per poter costituire una APS sono necessari sette soci persone fisiche o tre APS, ad ogni modo possono essere soci anche soggetti giuridici diversi dalle APS a condizione che siano enti del terzo settore e le APS siano almeno il doppio degli altri enti.
L’attività deve essere svolta principalmente dai volontari che devono rappresentare almeno il doppio dei lavoratori dipendenti o parasubordinati oppure i lavoratori dipendenti non devono superare il 5% dei soci.
Enti Filantropici
Gli enti filantropici possono essere costituiti sotto forma di associazione riconosciuta o fondazione e possono essere ammessi, enti senza scopo di lucro, enti diversi da quelli del terzo settore e persone fisiche.
Le attività svolte devono essere rivolte a persone svantaggiate o essere di interesse generale.
Non vi è obbligo di partecipazione all’attività di volontari.
Imprese Sociali
Le imprese sociali sono enti privati che esercitano in via stabile un’attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche. Devono essere costituite per atto pubblico e il relativo atto costitutivo deve esplicare il carattere sociale dell’impresa.
Reti di Associazioni
Le reti di associazioni possono essere costituite some associazioni non riconosciute o riconosciute, per potersi qualificare come rete di associazioni devono far parte dell’ente almeno 100 ETS o almeno 20 Fondazioni ETS, presenti in almeno 5 tra regioni e province autonome.
Le reti di associazioni non hanno nessun obbligo di prevalenza di volontari e il loro scopo è di rappresentare, tutelare e coordinare i propri enti associati.
Società di mutuo Soccorso
Le società di mutuo soccorso sono enti del terzo settore e la norma le definisce come società senza scopo di lucro che svolgono attività di sostegno alle spese sanitarie o assistenziali ai propri soci e ai familiari in caso di infortuni, malattie o in caso di indigenza a causa di perdita di fonti di reddito in mancanza di sussidi statali.
Le società di mutuo soccorso devono essere costituite per atto pubblico e il loro statuto deve rispettare i dettami del D.L. n. 179/2012.
Associazioni Riconosciute e Associazioni non Riconosciute, Fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società
La differenza sostanziale tra le associazioni riconosciute e non riconosciute è nell’ampiezza delle responsabilità attribuibile ai singoli associati ed il tipo di autonomia patrimoniale che vige nei rapporti tra l’ente ed i terzi.
Nel caso di associazioni riconosciute, essendo obbligatorio un patrimonio proprio dell’associazione stabilito e regolamentato per legge, la responsabilità per le obbligazioni dell’associazione è circoscritta al capitale dell’associazione, salvo irregolarità degli amministratori.
Nel caso delle associazioni non riconosciute, essendo sprovviste di un patrimonio proprio regolamentato dalla legge, le responsabilità sono estese agli associati per le obbligazioni assunte in nome dell’associazione stessa.
Per la spiccata disparità nelle responsabilità in capo agli amministratori e associati la normativa prevede una carico maggiore di adempimenti civilistici e fiscali, nonché di regole in ordine all’amministrazione molto più elevato a carico delle associazioni riconosciute.
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