Indice
Premessa Superbonus 110
Il quesito che ci è stato posto concerne la possibilità di comprendere le spese sostenute dal Condominio per il pagamento dei compensi aggiuntivi dovuti all’Amministratore in occasione dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, tra quelle ammesse in detrazione dalla disciplina del superbonus.
Di fatti, è noto che in sede di conferimento dell’incarico, all’Amministratore, oltre al compenso ordinario, è riconosciuto un importo ulteriore, per solito determinato in misura percentuale e parametrato all’entità economica dei lavori svolti.
La posizione dell’erario
L’Amministrazione finanziaria, nel rispondere ai tanti quesiti rivoltogli e relativi all’applicazione delle “complesse” disposizioni normative relative al superbonus, ha espresso il proprio orientamento negativo.
In una faq del 24 novembre 2020, ha ritenuto che i suddetti compensi aggiuntivi non siano ammessi in detrazione; di fatti, gli stessi “… ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus non essendo detto compenso caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio”.
Per vero la suddetta conclusione desta più di una perplessità; in effetti, è evidente che il compenso aggiuntivo è riconosciuto all’Amministratore proprio per l’attività di gestione dei lavori straordinari e deve riferirsi, evidentemente, a tutti gli incombenti organizzativi e amministrativi necessari al proposito.
Ovvio, pertanto, che allorché i lavori straordinari afferiscono al cd. Superbonus, i relativi compensi, contrariamente a ciò che sostiene l’Amministrazione finanziaria, presentano un stretta correlazione con l’attività tipica e debbono considerarsi deducibili.
In ogni caso, a meno che il condominio ed anche l’amministratore, non intendano assumersi il rischio di subire eventuali contestazioni, che in virtù dell’orientamento espresso nei documenti di prassi sarebbero certe, si suggerisce di non computare tale compenso nell’ammontare delle spese detraibili.
L’ulteriore assunto di cui alla predetta risposta ministeriale
Nel periodo conclusivo della risposta, il Ministero afferma poi: “Si ricorda infine che il compenso dell’amministratore di condominio può diventare detraibile se lo stesso viene nominato responsabile dei lavori e il compenso aggiuntivo viene fatturato separatamente e corrisposto come committente e responsabile dei lavori. In questo caso, infatti, diventa una spesa strettamente correlata all’esecuzione delle opere agevolabili e riferibile ad una prestazione professionale che si discosta dai compiti che ricadono sugli amministratori di condominio”.
Il passaggio non è chiarissimo; ciò non di meno la sua interpretazione letterale porta a ritenere che il compenso aggiuntivo, se fatturato separatamente, diviene inerente allorché lo stesso è corrisposto in dipendenza dell’assunzione dell’incarico di responsabile dei lavori.
In effetti, è l’utilizzo del verbo “divenire” a far pensare che il compenso di cui si discute sia il medesimo previsto contrattualmente a titolo straordinario.
Nella sostanza – questo sembrerebbe dire il Ministero – se l’Amministratore di condominio percepisce il compenso straordinario previsto contrattualmente, lo stesso non è considerato detraibile; viceversa, lo diviene se l’Amministratore viene nominato responsabile dei lavori.
Ragione per cui, esemplificando, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:
a) l’amministratore di condominio fattura il compenso percentuale previsto contrattualmente per l’esecuzione di lavori straordinari: la spesa non è detraibile;
b) l’amministratore fattura il compenso percentuale di cui sopra e separatamente quello previsto per l’assunzione dell’incarico di responsabile dei lavori: la prima spesa non sarà detraibile mentre la seconda si;
c) l’amministratore nulla fattura a titolo di compenso straordinario e viceversa fattura il compenso per l’assunzione dell’incarico di responsabile dei lavori: tale spesa sarà detraibile.
Conclusioni
Tanto premesso, tenendo conto della posizione assunta dal Ministero e al fine di scongiurare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (che in sede di controllo sono sempre possibili), si suggerisce di determinare il compenso relativo all’attività di responsabile dei lavori adottando criteri analitici e in ogni caso difformi rispetto a quelli stabiliti contrattualmente per il compenso straordinario.
Ciò a maggior ragione nel caso in cui l’Amministratore, assumendo l’incarico di responsabile dei lavori, decida di rinunciare a tutto o a parte del compenso straordinario.
Si indica come l’amministratore potrebbe verbalizzare la decisione condominiale di eseguire i lavori:
“L’assemblea, dopo ampia discussione, delibera di affidare l’incarico di responsabile dei lavori per l’affidamento e l’esecuzione delle opere di cui al cd. superbonus 110, al Dott……..
Il compenso riconosciutogli per tale specifico incarico è pari ad euro………….
La medesima Assemblea, chiede allo stesso di computare nel calcolo delle spese detraibili il suddetto compenso; ciò in conformità alle indicazioni espresse dall’Amministrazione finanziaria in vari documenti di prassi”.
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