Con il comunicato del 16 settembre 2021 è stata anticipata la conversione del legge del decreto-legge del 23 luglio 2021 n. 105 che ha esteso l’obbligo del green pass tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 Ottobre e fino al 31 Dicembre. Ora la certificazione verde è obbligatoria per lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi. L’imposizione si applica pure a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione presso altre amministrazioni anche sulla base di contratti esterni.
Come ottenere il Green Pass
Il green pass si ottiene dopo 14 giorni la somministrazione della prima dose di vaccino. Oppure, sottoponendosi a un tampone molecolare, con il quale si ha una validità della certificazione per 72 ore, o effettuando un tampone antigenico con il quale si ha una validità del certificato per 48 ore.
Il decreto prevede che «sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato». Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di partite Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.
E’ esteso l’obbligo della certificazione ai titolari e ai dipendenti dei locali dove l’obbligo di green pass era finora previsto soltanto per i clienti, La norma vale per ristoranti, bar, palestre, piscine, circoli sportivi, lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco. Dovranno avere il green pass anche i tassisti, i conducenti dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e quelli del trasporto locale, negozi, farmacie, tabaccai edicole.
La norma prevede che i controlli dell’osservanza dell’obbligo della certificazione per i dipendenti privati è delegata ai datori di lavoro, che entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro.
Per il lavoratori privi di green pass scatta la sospensione ma non vi sono conseguenza disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.