Indice
Introduzione
Per i contribuenti con partita IVA Il 27 dicembre di ogni anno (prorogato al giorno feriale successivo se festivo) scade l’acconto I.V.A. imposta sul valore aggiunto.
L’acconto non è dovuto per coloro che pur avendo la partita IVA non versano IVA come ad esempio i soggetti in regime forfettario, gli esenti IVA e gli agricoltori in regime speciale.
Sono esonerati anche coloro che sono nel primo anno di attività e pertanto non hanno un dato storico su cui fare i calcoli.
Come ravvedersi se non si versa l’acconto IVA
Se l’acconto I.V.A. in scadenza il 27 dicembre 2020 non sarà pagato malgrado non si rientri in nessun caso di sospensione, la sanzione applicabile è il 3,75% dell’imposta dovuta oltre agli interessi legali dello 0,1% a condizione che il versamento venga effettuato entro la presentazione della dichiarazione IVA.
Per fare un esempio se non vengono pagate imposte per euro 1.000 la sanzione applicata sarà di euro 37,6.
Come calcolare l’acconto IVA
Per calcolare l’acconto IVA esistono tre metodi tenendo presente che l’acconto non è dovuto, a prescindere dal metodo di calcolo prescelto, se l’importo da versare è uguale o inferiore a 103,29 euro.
Il metodo storico:
Con l’utilizzo di questo metodo l’acconto IVA è l’88% dell’IVA dovuta nei periodi sotto indicati:
- l’IVA dovuta per il mese di dicembre dell’anno precedente se il contribuente paga l’IVA mensilmente
- l’IVA dovuta per il IV trimestre dell’anno precedente se il contribuente paga l’IVA trimestralmente
- I trimestrali così detti speciali (autotrasportatori, distributori e odontotecnici) devono prendere come riferimento per il calcolo dell’IVA dovuta in acconto sempre il IV trimestre dell’anno precedente
Questa metodologia di calcolo è consigliabile per color che hanno un volume di fatturato con IVA addebitata al cliente costante od in crescita.
Il metodo analitico:
Con il metodo analitico detto anche delle operazioni effettuare occorre elaborare un liquidazione dell’IVA dovuta prendendo a riferimento tutte le operazioni IVA attive (corrispettivi, fatture emesse e ricevute) fino al 20 dicembre.
Nel calcolo ci rientrano anche le operazioni relative ad incassi ricevuti fino al 20 dicembre e per i quali la fattura elettronica sarà inviata allo SdI dopo il 20 dicembre nel rispetto del termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (fatture asincrone).
Questa metodologia di calcolo è consigliabile per chi prevede un calo dell’IVA dovuta rispetto all’anno precedente
Il metodo previsionale:
Con il metodo previsionale viene eseguita una previsione per il periodo di riferimento (mensile o trimestrale) dell’IVA che sarà dovuta . In questo caso il versamento dell’acconto sarà pari all’88% dell’IVA che si prevede che sarà dovuta nel periodo di riferimento ( mese o trimestre a seconda della periodicità con cui si paga l’IVA.).
Questo metodo essendo basato su dati aleatori in quanto non conosciuti è da sconsigliare a meno non si riesca fare previsioni molto precise.
Come eseguire il versamento dell’acconto IVA
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato mediante la compilazione dell’F24 indicando l’anno di imposta per il quale si effettua il versamento e i seguenti codici tributo:
- Codice tributo 6013 relativo al versamento in acconto per i contribuenti mensili
- Codice tributo 6035 relativo al versamento in acconto per i contribuenti trimestrali
EMERGENZA COVID – LE ESENZIONI I.V.A. PER L’ANNO 2020
L’acconto IVA è prorogato al 16 marzo 2021 per:
- i contribuenti che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a quelli di novembre 2019 . La verifica va effettuata solo su novembre anche per i contribuenti che versano l’IVA trimestralmente
- I contribuenti che esercitano una delle attività sospese di cui al DPCM del 3 novembre 2020 (palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi)
- soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre 2020
- soggetti che operano nei settori indicati nell’allegato 2 del Dl 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio), alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.
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