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Come fare per aprire un’associazione on line APS – ASD (Associazione sportiva dilettantistica) – ETS (Enti del terzi settore) –
Per costituire un’ associazione non riconosciuta APS – A.S.D.(Associazione sportiva dilettantistica) –ETS (Enti del terzi settore)– non è necessario l’atto notarile, è sufficiente che i soci promotori redigano l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione facendosi consigliare da un professionista .
Le associazioni non riconosciute sono quelle associazioni che non hanno la personalità giuridica. Le associazioni con personalità giuridica hanno la separazione del patrimonio dell’associazione da quello degli associati che si occupano della gestione. Pertanto nelle associazioni non riconosciute si hanno meno vincoli burocratici ma chi gestisce l’associazione si impegna anche personalmente per le obbligazioni che ha fatto assumere all’associazione.
Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione
Lo statuto redatto insieme all’atto costitutivo dell’associazione è un documento molto importante in quanto regola il funzionamento dell’associazione ed in base al suo contenuto, l’associazione può acquisire la qualifica di Ente del terzo settore link qui , Associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) LINK agenzia delle entrate oppure essere un’associazione generica.
Le agevolazioni per il no profit Associazioni
L’acquisizione della qualifica di Ente del terzo settore o di Associazione sportiva dilettantistica fa accedere a molteplici agevolazioni fiscali, contabili, nella gestione delle persone che vi operano e la possibilità di accedere a bandi per ricevere contributi pubblici a fondo perduto o in conto interessi.
Come fare lo statuto dell’Associazione
Lo statuto dell’associazione richiede l’indicazione delle seguenti informazioni:
- La denominazione: è il nome con cui ci si vuole far conoscere, solitamente si sceglie un nome di fantasia che richiami le finalità che l’associazione vuole perseguire.
- La sede dell’associazione: è il luogo dove i soci si riuniscono e si svolgono le attività associative. Nei casi in cui l’associazione non dispone di una sede fisica, la sede dell’associazione viene individuata nell’abitazione di uno dei soci.
- Lo scopo e le finalità: lo scopo e le finalità dell’associazione rappresentano il motivo per il quale l’associazione è costituita e le finalità che si vogliono perseguire. Devono essere perseguiti fini solidaristici e sociali. Ad esempio migliorare la condizione di vita delle persone o promuovere iniziative culturali . Le finalità nobili che si perseguiranno non dovranno arricchire l’associazione ma tutti gli introiti dell’associazione devono essere impiegati per attività nobili che rappresentano lo scopo per il quale l’associazione è nata.
- L’Oggetto: l’oggetto dell’associazione è l’attività che verrà svolta concretamente per perseguire lo scopo e le finalità dell’associazione.
- I soci: I soci variano a seconda della tipologia di associazione non riconosciuta che si costituisce.
Se si costituisce un’Associazione non riconosciuta che non applica il codice del terzo settore o un’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) i soci devono essere almeno 3 , se si costituisce un’Associazione che è un Ets in quanto iscritta al Runts (Registro Unico nazionale del Terzo Settore)link FidoCommercialista-riforma terzo settore i soci devono essere:
- Negli Enti del terzo settore con la qualifica di O.D.V. Organismi di volontariato i soci devono essere almeno 7 persone fisiche o almeno 3 organizzazioni di volontariato
- Negli Enti del terzo settore con la qualifica di APS Associazioni di promozione sociale i soci devono essere almeno 7 persone fisiche o almeno 3 associazioni che hanno la qualifica di Ente del terzo settore
- Nelle altre associazioni non riconosciute con la qualifica di Ente del terzo settore diverse dalla ODV o APS, i soci devono essere almeno 3 persone fisiche
- Il Fondo di dotazione: il fondo di dotazione sono le risorse finanziarie di cui dispone l’associazione non riconosciuta. Il Fondo di dotazione si alimenta con le seguenti modalità:
- dalle somme versate dai soci fondatori nel momento in cui l’associazione non riconosciuta viene costituita (non è previsto un versamento minimo)
- Dai versamenti che l’associazione non riconosciuta riceve sia dagli associati e da altri soggetti in forma di donazioni, quote associative e raccolta fondi.
- dagli avanzi o disavanzi di gestione che rappresentano il risulta finanziario dell’associazione. Si ha un avanzo di gestione quando in un determinato anno l’associazione ha avuto entrate maggiori delle uscite mentre si ha un disavanzo quando le entrate sono state inferiori alle uscite. Pertanto l’avanzo di gestione aumenta il fondo di dotazione mentre il divanzo lo diminuisce. L’avanzo di gestione non può essere distribuito agli associati ma deve essere impiegato per realizzare gli scopi nobili dell’associazione. In caso di scioglimento dell’associazione l’intero patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a quelle svolte dall’associazione che viene sciolta sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Consiglio Direttivo: I membri del direttivo sono coloro che amministrano l’associazione, il numero minimo dei componenti il consiglio direttivo è nr. 3 e tra di loro deve essere scelto un presidente che è colui che essendo legale rappresentante, firma gli atti dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni membri a firmare alcuni atti in sostituzione del presidente.
- Clausole di non discriminazione: Le associazioni iscritte al Runts e le A.S.D. (Associazioni sportive dilettantistiche) hanno dei vincoli maggiori quali ad esempio tutti gli associati devono avere i medesimi diritti, tutti possono chiedere di diventare associati e il diniego deve essere motivato e non discriminatorio .
Per costituire un’associazione è necessario redigere l’atto costitutivo e lo statuto con l’ausilio di un professionista . Non è necessario l’atto notarile.
Richiedere il codice fiscale e la partita IVA dell’Associazione
Una volta costituita l’associazione è necessario richiedere il codice fiscale (Modello AA5/6) e per quelle associazioni che svolgono attività commerciali anche la partita IVA (Modello AA7/10)
Entro 60 giorni dalla data di costituzione ed utilizzando il modello 69 va effettuata anche la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate
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