Può capitare che il cessionario/committente riceva una fattura elettronica errata o incompleta.
Come comportarsi nel caso di recezione di fattura elettronica errata o incompleta?
Il primo passo da compiere è la segnalazione al soggetto emittente, affinché questo possa emettere una nota di credito andando ad annullare la fattura errata e riemettere la fattura in maniera corretta.
Nel caso però in cui le parti non riescano a trovare una soluzione condivisa sulla regolarizzazione del documento, è possibile ipotizzare tre diverse situazioni:
- La fattura è stata emessa per una operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente: il destinatario non deve tenerla in considerazione (non annotandola quindi nei registri) essendo inesistente l’operazione sottostante. Stessa fattispecie si può verificare quando sia stata indicata la partita iva di un soggetto estraneo alla operazione, per mero errore compilativo.
- La fattura contiene errori che riguardano il regime impositivo e l’imposta. Il cessionario/committente è tenuto ad attivare la procedura di regolarizzazione entro 30 giorni dalla registrazione se l’imposta risultante è inferiore a quella dovuta. Nel caso invece di omessa applicazione del regime di Reverse Charge non è richiesta la correzione della fattura, come esplicitato nella Circolare 16/E/17.
- La fattura contiene errori che non rilevano ai fini della determinazione dell’imponibile e dell’imposta, ma che riguardano il contenuto descrittivo o aspetti meramente formali. La fattispecie è piuttosto variegata e difficile da disciplinare. E’ importante che il cliente si adoperi per la correzione. In ogni caso resta legittimato alla detrazione, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.
Si ricorda che l’onere del controllo imposto al cliente è circoscritto alla sola verifica degli elementi essenziali e formali della fattura previsti dall’art. 21 del DPR 633/72.
Si ricorda che per il contribuente in Regime Contabile Forfettario (Flat Tax), non è obbligatoria l’emissione di fattura elettronica, ma strettamente consigliata. Il Contribuente Forfettario che emette soltanto fatture elettroniche si vedrà così ridotti i tempi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate da 5 a 4 anni.