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Gestione previdenziale Socio lavoratore di s.r.l.
A prescindere dalla quota di partecipazione nella società di capitali, tutti i soci di s.r.l. che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sono tenuti all’iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti INPS.
Qualora la società non abbia lavoratori dipendenti, occorre procedere con l’iscrizione di almeno un socio. In tal caso, i soci partecipano necessariamente all’attività lavorativa aziendale.
I contributi INPS in oggetto dovranno essere versati in CON LE SEGUENTI MODALITA’:
- Quota fissa di circa €3800 (24,09% della soglia minima di €15.710) IN 4 RATE TRIMESTRALI;
- Quota variabile da calcolarsi come 24,09% della differenza tra i redditi percepiti nell’anno e la soglia minima DA VERSARE CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
Il calcolo appena descritto deve essere effettuato sul reddito annuo dichiarato derivante dalla attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione e che viene dichiarato dalla società. Non rileva, a tal fine, se gli utili della s.r.l. siano effettivamente distribuiti attraverso dividendi o siano del tutto ritenuti in azienda: il calcolo dei contributi dovuti dal socio lavoratore non subisce alcuna modifica.
Il socio lavoratore di s.r.l. è però esentato dall’iscriversi nuovamente alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS e non dovrà versare questi contributi qualora vengano a mancare i requisiti di abitualità e prevalenza come ad esempio nei casi in cui:
- è titolare di una ditta individuale ed è pertanto già iscritto alla gestione previdenziale INPS; ( sostituirei con: “il titolare abbia già una posizione previdenziale attiva” in quanto potrebbe trattarsi di cassa professionale)
- ha un rapporto di lavoro full-time (40 ore settimanali).
Socio dipendente di s.r.l.
In alcune circostanze può risultare conveniente – per il socio – stipulare un contratto di lavoro dipendente con la società di cui fa parte ed aprire una posizione contributiva INPS (tipicamente meno onerosa) attraverso questo canale. Ebbene, in merito va considerato che l’INPS, in un’eventuale fase ispettiva, disconosce qualsiasi rapporto di lavoro che intercorre tra la società e:
- un socio controllante (con più del 50% delle quote)
- un socio amministratore
Pertanto, seppur in presenza di un contratto di lavoro legalmente stipulato fra le parti, il socio sarà tenuto al versamento dei contributi secondo i criteri riportati in precedenza e non come un lavoratore dipendente.
In generale, infatti, per far sì che un rapporto di lavoro tra socio ed s.r.l. sia riconosciuto dall’INPS, il lavoratore-socio non deve effettuare prestazioni di lavoro in autonomia, ma deve essere assoggettato al potere direttivo dell’organo amministrativo della società.
Socio Amministratore
Non va poi confuso l’apporto di lavoro all’interno della società con l’eventuale compenso percepito nel ruolo di amministratore della società.
Questo compenso infatti non autorizza lo svolgimento di attività lavorativa all’interno dell’azienda e non ha correlazioni con i dividendi percepiti dal socio.
Per i motivi appena descritti, quindi, il compenso da amministratore è soggetto ad una contribuzione aggiuntiva. Nello specifico si tratta in questo caso di Gestione Separata INPS, che comporta il versamento di contributi senza quota fissa e proporzionalmente al compenso percepito.
Quindi, qualora egli svolga attività di amministratore e ne percepisce un compenso, il socio è soggetto a doppia contribuzione: sia alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS sia alla Gestione Separata INPS.
Occorre però sottolineare che, mentre nel caso in cui il soggetto sia esclusivamente amministratore l’aliquota della Gestione Separata INPS da applicare per il calcolo dei contributi è del 33% circa, nel caso di doppia posizione contributiva l’aliquota è ridotta al 24%.
Socio di capitali
Il Socio di Capitali NON deve invece essere iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti INPS perché non svolge né attività lavorativa presso la s.r.l. né attività amministrativa.
Questo avviene poiché i redditi derivanti da mera partecipazione in società di capitali sono inclusi tra i redditi di capitale e non concorrono a formare la base imponibile ai fini contributivi INPS.
L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dalle s.r.l. in regime di Trasparenza Fiscale, in cui il reddito viene imputato pro-quota ai soci a prescindere dall’effettiva distribuzione dell’utile ai soci.
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