Indice
Introduzione: Trattamento fiscale degli omaggi
Le imprese ed i professionisti soprattutto nel periodo natalizio omaggiano gli stakeholders ed i clienti in particolare . La disciplina fiscale degli omaggi dipende dal soggetto che effettua l’omaggio, dal valore dell’omaggio e dal suo destinatario .
I costi relativi agli omaggi hanno un trattamento diverso a seconda di chi lo riceve:
- Omaggi a lavoratori dipendenti
- Omaggi a stakeholders (compresi clienti e fornitori dell’impresa)
Omaggi a lavoratori dipendenti
- Costo deducibile per un importo non superiore a 258,23 euro per periodo d’imposta per ogni dipendente
- I.V.A. indetraibile
- IRAP deducibile se gli omaggi siano costituiti da beni e servizi che rientrano nell’attività dell’impresa
Omaggi a stakeholders (compresi clienti e fornitori dell’impresa) di beni NON rientranti nell’attività propria dell’impresa
Costo unitario del bene omaggiato non superiore a 50 euro:
- Costo interamente deducibile
- I.V.A. detraibile
- IRAP deducibile
Costo unitario del bene omaggiato superiore a 50 euro:
-
Costo deducibile nel limite del 75% delle spese sostenute e con il seguente limite massimo:
- Impresa con ricavi fino a 10 milioni di euro, limite massimo di deducibilità 1,5% dei ricavi
- Impresa con ricavi oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro, limite massimo di deducibilità 0,60% dei ricavi
- Impresa con ricavi oltre 50 milioni euro, limite massimo di deducibilità 0,40%
- IVA indetraibile
- IRAP deducibile se società di capitali o assimilate – IRAP indeducibile se società di persone o ditta individuale
Omaggi a stakeholders (compresi clienti e fornitori dell’impresa) di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Gli omaggi a clienti o fornitori di beni che rientrano in quelli dell’attività propria dell’impresa, “non costituiscono spese di rappresentanza”
Quindi:
– l’I.V.A. assolta all’atto dell’acquisto è detraibile;
– la cessione gratuita è imponibile I.V.A. indipendentemente dal costo unitario dei beni (ex articolo 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/72).
La rivalsa dell’I.V.A. addebitata in fattura non è obbligatoria (ex articolo 18, D.P.R. n. 633/72) e, come spesso accade, l’I.V.A. rimane quindi a carico del cedente e costituisce costo indeducibile (ex articolo 99, comma 1, T.U.I.R.). Nella fattura emessa con applicazione dell’I.V.A., ma senza addebitare la stessa al cliente, si indicherà che trattasi di “Omaggio senza rivalsa dell’I.V.A. ex articolo 18, D.P.R. n. 633/72”.
Alternativamente, si potrà emettere un’autofattura, indicando che trattasi di “Autofattura per Omaggi”.
L’autofattura potrà esser singola (per ogni cessione) o globale mensile (per le cessioni effettuate nel mese).
Un’ulteriore possibilità è quella di tenuta del Registro degli Omaggi ove annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Pranzi e cene degli Auguri nel periodo Natalizio
I pranzi o cene degli auguri sono considerati spese di rappresentanza nel caso in cui partecipino clienti o fornitori. In tal caso le cene sono deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, con i limiti in vigore per la deducibilità delle spese di rappresentanza (come sopra indicato; cfr.).
Nel caso invece in cui a tali pranzi o cene degli auguri partecipino solo i dipendenti, la Circolare n. 34 del 2009 considera tali spese agevolativi nel limite del 75% (trattandosi di spese per alberghi e ristoranti), deducibili nel limite dello 0,50% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (ex articolo 100, comma 1, del TUIR).
L’IVA sarà indetraibile in entrambi i casi, ovvero sia che alla cena partecipino clienti o fornitori, che nel caso siano beneficiari della stessa i dipendenti.
Ai fini IRAP infine, la spesa di rappresentanza in esame risulta deducibile per i contribuenti che applicano in metodo di bilancio, mentre risulterà indeducibile per coloro che applicano il metodo fiscale per la determinazione della base imponibile IRAP. Infine, risulta in ogni caso consigliabile procedere ad identificare nei documenti fiscali i soggetti che partecipano agli eventi aziendali: anche la Circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza ritiene di dover esprimere una valutazione in merito alla tipologia di soggetti beneficiari, che potrebbero ‘mascherare’ elargizioni, liberalità, forme di autoconsumo o assegnazioni di beni ai soci a titolo gratuito.
Omaggi effettuati da Professionisti
Per gli Omaggi di beni e servizi effettuati da Professionisti, ai fini delle imposte dirette, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario degli stessi.
Ai fini I.V.A. l’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dalle cessioni imponibili “quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00”. Tale disposizione non trova applicazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi, per i quali costituiranno cessioni imponibili le cessioni gratuite di beni di costo unitario inferiore ad euro 50,00 con conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi. In alternativa, si potrà non detrarre l’I.V.A. sull’acquisto dei beni da omaggiare, rendendo irrilevante ai fini I.V.A. la successiva cessione.
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