Conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni

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Introduzione : Conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni

L’operazione di conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni ricevute dalla conferente assume convenienza fiscale nella misura in cui la cessione stessa benefici del requisito della Partecipation Exemption (articolo 87 del DPR n 917/86) e quindi la tassazione venga limitata al 5% della plusvalenza generata.

 

Il conferimento di azienda rientra tra le operazioni straordinarie più diffuse nel mondo delle imprese sia per la sua facilità di attuazione che per i vantaggi fiscali che ne derivano.

Rispetto ad altre operazioni dello stesso tipo (si pensi alla cessione d’azienda), infatti, il conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni ha dei vantaggi molto importanti.
Vantaggi che si concretizzano per il soggetto che intende cedere la sua azienda, attraverso la successiva cessione di partecipazioni. Per questo, molto spesso, nella cessione di aziende si opta per questo tipo di operazione. Naturalmente, come vedremo, se la forza contrattuale del cedente è più forte di quella del promissario acquirente.
Il conferimento di azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive.

In questo caso la riorganizzazione avviene attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario.

 

Soggetto conferente che in cambio del conferimento non ottiene denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria.
Proprio il ricevimento della partecipazione societaria, al verificarsi di alcuni requisiti, che andremo a vedere, è possibile sfruttare una particolare disciplina, c.d. “Partecipation exemption” (PEX), di cui all’articolo 87 del DPR n 917/86. Si tratta di una particolare disciplina che consente una parziale esenzione dalla tassazione della plusvalenza generata dalla successiva cessione della partecipazione societaria acquisita con il conferimento.

Al fine di valutare la sussistenza o meno del requisito Partecipation exemption in capo alla partecipazione ritratta dalla conferente in cambio del trasferimento del ramo di azienda, occorre analizzare i quattro presupposti richiesti dall’articolo 87 del DPR n. 917/86.

 

La cessione di un’azienda:  cessione diretta d’azienda

La cessione di un’azienda può essere effettuata cedendo l’azienda stessa, oppure, cedendo le sue partecipazioni. Nel primo caso si parla di cessione diretta d’azienda, mentre nel secondo di cessione indiretta. La cessione diretta d’azienda, ovvero dell’azienda nel suo complesso viene effettuata nel momento in cui la forza contrattuale dell’acquirente è maggiore rispetto a quella del cedente.

Questo, in quanto questa forma contrattuale, è sicuramente più conveniente fiscalmente per il promissario acquirente, piuttosto che per il promissario cedente. L’acquirente, infatti, con la cessione diretta ha la possibilità di iscrivere in bilancio i valori (non storici, ma rivalutati) del complesso aziendale. In questo modo, sicuramente, il patrimonio iscritto è di valore più elevato, potendo essere iscritto l’eventuale avviamento.

Al contrario, la cessione indiretta d’azienda, se vengono sfruttate adeguatamente alcune caratteristiche è un’operazione a tutto vantaggio del soggetto cedente. La cessione indiretta d’azienda viene, sovente, effettuata mediante la procedura del conferimento d’azienda (o di un suo ramo) in una “newco“. Successivamente, le azioni della newco vengono vendute, dando luogo agli stessi effetti di una cessione d’azienda.
Questo, infatti, è lo schema tipico di una cessione indiretta d’azienda.
Questo schema consente di avvalersi della quasi totale esenzione dalla tassazione delle plusvalenze generate.

Cessione indiretta d’azienda

La cessione indiretta d’azienda rappresenta una operazione su cui è possibile sfruttare una particolare agevolazione fiscale concessa dall’articolo 87 del DPR n 917/86: la Partecipation Exemption. In pratica, rispettando i requisiti previsti dalla norma, il cedente ha la possibilità di godere dell’esonero del 95% della eventuale plusvalenza generata dalla cessione delle partecipazioni societarie.

Naturalmente, un così grande vantaggio per il soggetto cedente, non si accompagna ad un altrettanto vantaggio per il soggetto acquirente. L’acquirente che si prende l’azienda non ha la possibilità di beneficiare di valori fiscali più elevati delle attività aziendali. Cosa che, invece, accade nella cessione diretta di azienda.

La ratio dell’operazione

 

Lo schema operativo di questa operazione consente, in fase di trasferimento del complesso aziendale, di ottenere un risparmio fiscale sulla eventuale plusvalenza derivante dalla cessione.
Il regime di neutralità tipico dei conferimenti, disposto dall’articolo 176 del DPR n 917/86, rende la prima fase di conferimento ad una “newco” esente dalla determinazione di plusvalenze imponibili ai fini dell’imposta sui redditi societari.
La successiva cessione delle partecipazioni ottenute a seguito dello scorporo dell’azienda, gode invece del regime agevolato “PEX“, e le eventuali plusvalenze emergenti dal trasferimento delle partecipazioni vengono quindi escluse dalla tassazione per il 95%, rendendo di fatto imponibile solamente il 5% del maggior valore tra il costo iscritto a bilancio delle partecipazioni e il corrispettivo ricevuto in cambio.

 

La possibilità di sfruttare questa operazione societaria che porta come conseguenza alla formazione di plusvalenze esenti da imposizione nella cessione d’azienda, dipende, dalle caratteristiche delle partecipazioni, che analizzeremo in seguito.

Conferimento di azienda neutro fiscalmente

 

Il regime di neutralità fiscale del conferimento di azienda è dato dal comma 1 dell’articolo 176 del DPR n 917/86.
Tale disposizione recita: “i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze“. Il conferimento in neutralità fiscale richiede che essa sia effettuata tra soggetti che esercitano impresa commerciale e che risiedano nel territorio dello stato.

 

Nello stesso articolo viene affermato anche che il soggetto conferente deve assumere quale valore delle azioni ricevute, l’ultimo valore riconosciuto dall’azienda conferita, mentre il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa.

 

Ai fini fiscali l’operazione di conferimento di azienda è assoggettata al regime di neutralità applicabile naturalmente ai conferimenti d’azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, nell’esercizio di imprese commerciali.
Nello specifico, va ricordato che i conferimenti fiscalmente neutrali non danno luogo né al realizzo di plusvalenze né di minusvalenze laddove:

  • Il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
  • Il soggetto conferitario subentri, ai fini fiscali, nella posizione del conferente per quanto attiene gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa. Tale situazione deve risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi.

 

Le operazioni di conferimento si concretizzano nel trasferimento di un’azienda (in termini di denaro, crediti o altri beni in natura) da un soggetto economico (il conferente) ad un altro (conferitario), sia quest’ultimo di nuova costituzione o preesistente, senza scambio di danaro (come avviene nel caso di una cessione) bensì dietro una partecipazione al capitale del conferitario.

 

Condizioni per l’esenzione delle plusvalenze (PEX)

L’Amministrazione finanziaria assume che le plusvalenze che si vengono a generare in seguito alla cessione di alcune partecipazioni, dipendano da riserve di utili già tassati presenti nel patrimonio netto della società o comunque da utili attesi futuri. Tuttavia al fine di non estendere tale agevolazione (esenzione da tassazione del 95% della plusvalenza generata) a cessioni che non configurano il caso di doppia imposizione, è richiesto il rispetto di determinati requisiti:

  • La classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di chiusura durante il periodo di detenzione;
  • Un periodo minimo di possesso. E richiesto un possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione;
  • La residenza fiscale della partecipata al di fuori di Stati o territori a regime fiscale privilegiato (i cosiddetti “paradisi fiscali“);
  • L’esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale, escludendo espressamente le società immobiliari di gestione.

Particolare attenzione a tal proposito merita il requisito del periodo di possesso minimo previsto dall’articolo 87 del DPR n 917/86, infatti, secondo il comma 4 dell’articolo 176 del DPR n 917/86:

 

Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio“.

 

Il comma in esame trasferisce dunque l’anzianità del possesso dell’azienda dal soggetto conferente al soggetto conferitario e la partecipazione ricevuta in cambio ottiene la stessa anzianità che aveva l’azienda conferita.

Quindi se essa era detenuta da più di dodici mesi dal conferente, le partecipazioni, in sede di vendita, potranno godere del regime agevolato “PEX“. Inoltre, l’articolo 176 del DPR n 917/86, prevede l’iscrizione delle partecipazioni ricevute in cambio tra le immobilizzazioni finanziarie. Rispettando così anche il secondo requisito del regime di cui all’articolo 87 del DPR n. 917/86.

La tassazione indiretta

Lo schema del conferimento con successiva cessione delle partecipazioni, oltre che a garantire un risparmio con riferimento alla tassazione diretta, offre agevolazioni anche sul piano della tassazione indiretta. In particolare, l’atto di conferimento è soggetto a registrazione e quindi è sempre dovuta l’imposta di registro in misura fissa di € 200,00. Articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n 131/1986.

 

In sede di cessione diretta d’azienda invece l’imposta di registro è dovuta solo nel caso siano ricompresi nel complesso aziendale beni immobili, in questo caso, anziché in forma fissa, l’imposta di registro è dovuta in maniera proporzionale. Infatti, deve essere applicata con un’aliquota del 9%, calcolata sulla base del valore dei beni immobili al netto delle passività trasferite.

 

Di conseguenza in presenza di fabbricati o altri beni immobiliari attraverso l’operazione di cessione indiretta d’azienda si verifica un risparmio di imposta anche con riguardo all’imposta di registro.

Disciplina iva

L’operazione di conferimento è fuori campo di applicazione dell’IVA e, sulla base del principio di alternatività tra tale imposta e quella di registro, si applica quest’ultima.

 

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