Flat Tax: Guida al regime Forfettario

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Introduzione

Il regime forfettario chiamato anche regime di flat tax attualmente in vigore è stato modificato l’ultima volta nell’anno 2020.
È molto importante  per l’imprenditore o il professionista scegliere il regime fiscale più conveniente al fine di ridurre il carico delle imposte da pagare ogni anno.

Chi può accedere al Regime Forfettario?

Può accedere al regime Forfettario:

  1. Il lavoratore autonomo o l’imprenditore individuale anche se ha costituito una impresa familiare
  2. Ha conseguito ricavi o proventi inferiori a 65.000,00 euro annuali (ragguagliati ad anno se l’inizio attività è avvenuta in corso di esercizio). Cliccare qui per ulteriori info.

Chi non può accedere al Regime Forfettario?

  1. Chi ha avuto nell’anno precedente  un reddito di pensione, di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30mila euro non ragguagliato ad anno
  2. Chi esercita una attività con spese per personale e lavoro accessorio superiore a 20.000,00 euro annuali
  3. Chi è in un regime speciale IVA (agricoltura, agriturismo, agenzia di viaggio etc.)
  4. Chi è socio di una società di persone, associazione professionale o impresa familiare
  5. Chi controlla direttamente o indirettamente una srl o una associazione in partecipazione che svolge una attività direttamente o indirettamente riconducibile all’attività che vuole essere svolta nel regime forfettario
  6. Chi esercita una attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi nei due anni precedenti o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Quali sono le semplificazioni e gli adempimenti nel regime Forfettario?

  • Le fatture vengono emesse senza addebito IVA
  • Si è esonerati da tutti gli obblighi contabili
  • Non si è obbligati alla fattura elettronica, l’emissione della fattura elettronica è facoltativa.
  • Se le fatture emesse (di vendita) sono tutte fatture elettroniche si usufruisce della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.
  • Non è tenuto ad operare le ritenute di acconto sulle fatture pagate ai fornitori
  • Nel regime Forfettario non subisce la ritenuta di acconto sulle fatture emesse
  • Non è soggetto agli ISA

Il regime forfettario come funziona?

Nel regime Forfettario il reddito su cui si pagano le imposte è calcolato con un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice attività:

Tabella coefficienti redditività regime forfettario

Le spese effettivamente sostenute per l’attività sono ininfluenti ai fini del calcolo del reddito su cui verranno pagate le imposte.
Dal reddito calcolato con le percentuali di redditività potranno essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori.
Sul reddito calcolato nel modo sopraindicato andrà applicata l’imposta del 15%. Se la ditta è una start up l’imposta sarà del 5% per i primi 5 anni di attività.
Per gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS commercianti od artigiani è possibile avere la riduzione del 35% dei contributi previdenziali.
Il reddito prodotto in regime forfettario concorre nell’ammontare del reddito complessivo ai fini della determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non fiscali.

Emissione e ricezione di fatture con l’estero da parte di un forfettario

Se si hanno rapporti con l’estero occorre conoscere le regole distinguendole tra operazioni all’interno della UE o extra UE,  tra cessioni/acquisti  di beni o prestazioni di servizi e  tra cessioni eseguite ad imprese o a privati.

Cessione di beni in ambito U.E. ad imprese

Le operazioni estere effettuate in Regime Forfettario, riguardanti le cessioni di beni effettuate nei confronti di altri operatori economici UE, non sono qualificabili come operazioni intracomunitarie.
Pertanto non occorre verificare che il cliente sia un operatore economico all’interno della UE registrato alla VIES nè è necessaria la compilazione del modello intrastat.
La fattura riguardante la cessione di beni in ambito UE tra operatori economici deve contenere la seguente dicitura: “la seguente cessione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2 bis, del D.L. n. 331/93.

Se le vendite a privati residenti all’interno dell’unione europea superano annualmente 10.000 euro complessivi (per tutti i paesi europei e per i beni e servizi), è necessario pagare l’IVA nel paese di destinazione dei beni mediante l’OSS

Acquisto di beni in ambito U.E.

Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il limite di 10.000 euro.
Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di € 10.000 di acquisti e se la stessa soglia non è superata nell’anno corrente tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il Regime Forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni, e pertanto l’IVA sarà applicata dal fornitore nel paese di origine delle merci con la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia di 10.000 euro.
Nel caso in cui, invece, si superi la soglia di €. 10.000 di acquisti l’operazione estera viene considerata come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario prima di effettuare l’acquisto, richiedere la VIES e poi procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’IVA con il meccanismo del Reverse Charge.
L’IVA calcolata come sopra deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla data della fattura, con F24 compilando la sezione “erario”, l’anno in cui la fattura è datata ed il codice tributo 6493.

Non è necessario, in virtù dell’esenzione (articolo 4, comma 4, e dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016) la presentazione del modello Intrastat acquisti.

Importazioni ed esportazioni extra U.E. di beni in regime forfettario

Per le operazioni estere effettuate in Regime Forfettario, di importazione e di esportazione di beni extra U.E. si rendono valide le seguenti regole per l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA):

  • Importazione di beni – Il contribuente in Regime Forfettario procede al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione dei beni dall’estero;
  • Esportazione di beni – Il contribuente in Regime forfettario che procede all’esportazione di beni non deve addebitare l’imposta in fattura.

Cessione di servizi in ambito U.E. ed extra-U.E.

Nel caso in cui un contribuente in Regime Forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente impresa avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea dovrà rilasciare una fattura senza addebito di IVA. La fattura può essere emessa solo dopo essersi iscritto alla VIES
Nella fattura sarà riportata la dicitura “Reverse charge“, o “inversione contabile“. In questo caso deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata all’interno della UE.
La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario. Sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questa volta, però, l’annotazione corretta da riportare in fattura è: “operazione non soggetta“
Se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna come se la fattura fosse emessa ad un soggetto italiano.

Se le vendite a privati residenti all’interno dell’unione europea superano annualmente 10.000 euro complessivi (per tutti i paesi europei e per i beni e servizi), è necessario pagare l’IVA nel paese di destinazione dei beni mediante l’OSS

Acquisto di servizi in ambito U.E. ed extra-U.E.

Nel caso in cui un contribuente in Regime Forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea deve prima iscriversi alla VIES e una volta che avrà ricevuto la fattura dovrà procedere entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione ad integrare la fattura ricevuta numerandola progressivamente.
Se il prestatore di servizi risiede extra UE, entro il 16 del mese successivo a quello dell’operazione, dovrà fare l’autofattura integrando l’IVA e numerarla progressivamente.
Sia negli acquisti di servizi intra UE che extra UE si dovrà versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione la relativa IVA compilando la sezione “erario”, l’anno in cui la fattura è datata ed il codice tributo 6493.

Si verificano questi casi quando arrivano fatture da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria acquistata(Guida acquisti e vendite effettuate con imprese intracomunitarie).

Chi può accedere al regime Forfettario start up?

Possono accedere al regime start up Forfettario:

  1. Chi non ha esercitato una attività con partita IVA nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività
  2. L’attività esercitata non è una prosecuzione di un’altra attività svolta come dipendente o lavoratore autonomo (il praticantato presso professionisti iscritti all’albo è escluso)

Imposta di bollo in fattura

Dato che i  forfettari  non addebitano l’IVA in fattura devono pagare l’imposta di bollo di euro 2 se l’importo della fattura è superiore ad euro 77,47 .
Se la fattura emessa è analogica,  l’imposta di bollo  si paga mediante apposizione da parte di chi emette la fattura della marca da bollo preventivamente acquistata. Si segnala che le marche da bollo riportano la data in cui sono state acquistate e quindi è da evitare l’apposizione di marche di bollo acquistate dopo la data di emissione della fattura.
Se la fattura emessa è elettronica l’imposta di bollo si paga trimestralmente ed il versamento va eseguito seguendo le scadenze previste dalla tabella seguente:

1° TRIMESTRE  31 maggio (*) (**)

2° TRIMESTRE 30 settembre (**)

3° TRIMESTRE 30 novembre

4° TRIMESTRE 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

L’imposta di bollo dovuta dal contribuente sulle fatture elettroniche viene comunicata nell’area riservata presente all’interno del portale «Fatture e corrispettivi» accedendo con le proprie credenziali SPID procedendo mediante addebito su conto corrente bancario o postale. In alternativa deve essere pagata utilizzando il Modello F24 compilando la sezione “Erario” con l’anno di riferimento, l’importo da versare e il codice tributo:

  • 2521 per il primo trimestre
  • 2522 per il secondo trimestre
  • 2523 per il terzo trimestre
  • 2524 per il quarto trimestre

Le fatture emesse, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono anche riportare l’apposita dicitura «Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del Dm 17.6.2014».

Si evidenziano qui di seguito le operazioni non assoggettate a Iva per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo:

  • operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 del Dpr 633/1972), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972);
  • operazioni escluse dalla base imponibile dell’Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972);
  • operazioni esenti da Iva (articolo 10 del Dpr 633/1972);
  • operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8 bis Dpr 633/1972), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972, con l’eccezione di cui sotto), cessioni a esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo 8, lettera c del Dpr 633/1972);
  • operazioni effettuate dai contribuenti in regime dei minimi o forfettari

E’ possibile addebitare al cliente la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972.

Registratore di cassa (registratore telematico): come fare

Dal 1° luglio 2020 il contribuente forfettario potrà utilizzare alternativamente il registratore telematico o la procedura via web, messa a disposizione dalle Agenzia delle Entrate. La procedura web dell’Agenzia delle Entrate evita l’installazione del registratore telematico e comporta la trasmissione telematica di ciascun documento commerciale e, per questa ragione, presuppone una connessione di rete sempre attiva. Una copia del documento commerciale generato in pdf dalla procedura web dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere stampato e consegnato al cliente.
Per l’acquisto di nuovi registratori telematici o per l’adeguamento dei misuratori già in essere è riconosciuto un credito di imposta  del  50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro (50 euro in caso di adattamento), fruibile mediante compensazione con le imposte e contributi  pagati con l’F24  e a  decorrere dal mese successivo alla data del pagamento della fattura. Il pagamento va eseguito con mezzi tracciabili (non in contanti) e la relativa fattura va conservata.

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