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Limiti previsti per il regime forfettario
Il regime forfettario è in genere la scelta più conveniente per le piccole attività, con fatturato inferiore ad € 85.000 (da calcolarsi pro rata temporis) e costo per lavoro dipendente inferiore ad € 20.000 nell’anno precedente.
Si ricordano di seguito ulteriori cause di esclusione (come riepilogate sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Cause di esclusione dal regime forfettario
Non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Compatibilità tra regime forfettario e reddito da lavoro dipendente
Riguardo all’ultimo punto, la legge di riferimento all’Articolo 1 Comma 111 afferma infatti (tra l’altro) che:
non possono accedere al regime forfettario «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;
Interpretazione Agenzia delle Entrate
La successiva Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 2016 in riferimento allo stesso limite aggiunge che tale requisito «non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente».
Con questa Circolare l’Agenzia delle Entrate limita l’applicazione del Regime Forfettario al contribuente che abbia cessato entro il 31 Dicembre il rapporto di lavoro dipendente che ha prodotto un reddito lordo superiore a 30.000€ .
Tale interpretazione appare restrittiva rispetto alla legge di riferimento e svantaggiosa per il contribuente.
Pur trattandosi di documento di prassi e come tale non avente valore di legge, riteniamo consigliabile il rispetto di tale requisito, e quindi sconsigliamo l’accesso al regime forfettario se il rapporto di lavoro dipendente che ha prodotto un reddito lordo > € 30.000 non è cessato entro il 31 Dicembre dell’anno precedente.
Analizziamo un esempio
Il Sig. Tizio ed il Sig. Caio svolgono entrambi attività di infermiere come dipendenti presso la ASL X.
Il reddito lordo percepito come lavoratori dipendenti è per entrambi pari a 32.500€ all’anno.
Non soddisfatti della loro retribuzione decidono di proseguire la loro attività come liberi professionisti. Il Sig. Tizio si licenzia il 31 Dicembre ed il Sig. Caio si licenzia 2 giorni più tardi.
Pochi mesi dopo sono entrambi pronti ad avviare l’attività come liberi professionisti.
Stando all’interpretazione letterale del testo di legge entrambi possono accedere al regime forfettario, avendo cessato il rapporto di lavoro dipendente (che ha prodotto un reddito lordo superiore a 30.000€ ) prima dell’apertura della p.i.
Stando invece all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, Tizio potrà beneficiare del Regime Forfettario, Caio dovrà scegliere il Regime Semplificato, pur avendo avuto entrambi lo stesso reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente.
Auspichiamo un nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate, volto ad interpretare la norma in maniera strettamente letteraria e meno penalizzante per alcuni contribuenti.
Semplificazioni previste per il regime forfettario
- Semplificazione ai fini IVA: I contributi in regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.
- Esonero dagli obblighi contabili (fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie)
- Non applicano gli studi di settore (nuovi ISA)
- Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti
- Non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva
Al seguente link sono riepilogati i principali adempimenti per i contribuenti in regime forfettario.
Per ulteriori informazioni sul regime forfettario cliccare qui.
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