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Limiti previsti per il regime forfettario
Il regime forfettario è in genere la scelta più conveniente per le piccole attività, con fatturato inferiore ad € 85.000 (da calcolarsi pro rata temporis) e costo per lavoro dipendente inferiore ad € 20.000 nell’anno precedente.
Si ricordano di seguito ulteriori cause di esclusione (come riepilogate sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Cause di esclusione dal regime forfettario (2025)
Non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Compatibilità tra Regime Forfettario e Reddito da Lavoro Dipendente
Riguardo all’ultimo punto, la legge di riferimento all’Articolo 1 Comma 111 afferma infatti (tra l’altro) che:
non possono accedere al regime forfettario «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
Interpretazione Agenzia delle Entrate
La successiva Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.10/E del 2016, in riferimento al limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato, aggiunge che tale requisito:
«non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente».
Con questa Circolare, l’Agenzia delle Entrate limita la possibilità di aprire una partita iva forfettaria al contribuente che abbia cessato entro il 31 dicembre il rapporto di lavoro dipendente che ha prodotto un reddito lordo superiore a 35.000 euro (limite aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025).
Tale interpretazione rimane restrittiva rispetto alla legge di riferimento e potrebbe risultare svantaggiosa per il contribuente. Tuttavia, trattandosi di un documento di prassi – e come tale non avente valore di legge – resta consigliabile attenersi a tale requisito per evitare eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, sconsigliamo l’accesso al regime forfettario se il rapporto di lavoro dipendente che ha prodotto un reddito lordo superiore a 35.000 euro non è cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Regime Forfettario e Lavoro Dipendente – Esempio Pratico
Il Sig. Tizio e il Sig. Caio, entrambi infermieri dipendenti presso la ASL X, percepiscono nel 2024 un reddito lordo da lavoro dipendente pari a 32.500 euro, rientrando nel nuovo limite di 35.000 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per l’accesso al regime forfettario.
Non soddisfatti della loro retribuzione, decidono di avviare un’attività come liberi professionisti.
Tuttavia, la tempistica della cessazione del rapporto di lavoro dipendente si rivela cruciale per determinare il regime fiscale applicabile.
Contribuente | Reddito lordo lavoro dipendente (2024) | Data di cessazione del rapporto | Regime fiscale applicabile | Motivazione |
---|---|---|---|---|
Sig. Tizio | €32.500 | 31 dicembre 2024 | Regime Forfettario | Rispetta il limite di reddito (€35.000) e il rapporto è cessato entro l’anno. |
Sig. Caio | €32.500 | 2 gennaio 2025 | Regime Semplificato | Non rispetta la prassi dell’Agenzia delle Entrate (rapporto cessato dopo 31/12). |
Il Sig. Tizio si licenzia il 31 dicembre 2024, rispettando la scadenza dell’anno solare. In base alla normativa vigente e alla prassi consolidata dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 10/E del 2016), potrà accedere al regime forfettario. Questo perché la cessazione del rapporto di lavoro dipendente è avvenuta entro il termine previsto.
Il Sig. Caio, invece, si licenzia il 2 gennaio 2025, superando di pochi giorni la scadenza del 31 dicembre.
Nonostante il testo letterale della norma non preveda questa restrizione, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che non potrà accedere al regime forfettario.
Di conseguenza, pur avendo avuto lo stesso reddito lordo del Sig. Tizio e intrapreso un percorso simile, il Sig. Caio dovrà optare per il regime semplificato, risultando significativamente svantaggiato.
Parametro | Regime Forfettario (Tizio) | Regime Semplificato (Caio) |
---|---|---|
Ricavi annuali da attività | €50.000 | €50.000 |
Aliquota fiscale | 15% | Progressiva IRPEF |
Reddito netto dopo imposte | €42.500 | €38.300 |
Differenza reddito netto | €4.200 | – |
Questo esempio dimostra come una differenza di pochi giorni nella cessazione del rapporto di lavoro dipendente possa generare effetti fiscali rilevanti.
Mentre il Sig. Tizio beneficia della tassazione agevolata prevista dal regime forfettario, il Sig. Caio si trova a sostenere un carico fiscale più elevato a causa dell’applicazione del regime semplificato.
Fattore | Regime Forfettario | Regime Semplificato |
---|---|---|
Requisito cessazione rapporto | Entro 31 dicembre | Non applicabile |
Soglia di reddito compatibile | ≤ €35.000 | Non rilevante |
Aliquota fiscale | Imposta sostitutiva (15%) | Progressiva IRPEF |
Detraibilità costi | Non rilevante | Costi effettivi detraibili |
Semplificazione adempimenti | Elevata | Media |
Questa situazione evidenzia una discrepanza tra il testo normativo, che appare più permissivo, e l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate.
Per evitare contestazioni, è fondamentale rispettare il termine del 31 dicembre per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche se si tratta di una prassi non avente valore di legge.
Si auspica che futuri interventi normativi o interpretativi possano promuovere maggiore coerenza ed equità, eliminando disparità di trattamento per contribuenti in condizioni analoghe.
La nostra analisi sottolinea l’importanza di una pianificazione fiscale attenta e della consulenza fiscale di un professionista qualificato per ottimizzare le proprie scelte lavorative e ridurre il carico fiscale.
Una differenza di pochi giorni, come dimostrato, può avere un impatto significativo, influenzando non solo il reddito netto ma anche la gestione degli adempimenti fiscali nel lungo periodo.
Semplificazioni previste per il regime forfettario (2025)
- Semplificazione ai fini IVA: I contributi in regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva.
- Esonero dagli obblighi contabili (fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie)
- Non applicano gli studi di settore (nuovi ISA)
- Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti
- Non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva
Vuoi sapere quali sono gli adempimenti da rispettare per una partita iva forfettaria? Leggi il nostro articolo approfondito sugli Adempimenti Nel Regime Forfettario.
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