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Come procedere con la prima comunicazione del Titolare Effettivo
Entro l’11 dicembre è obbligatorio comunicare i dati del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese. Questo articolo ti guiderà nel processo e spiegherà le sanzioni per la mancata conformità.
Il Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie ha attivato ufficialmente il Registro dei Titolari Effettivi attraverso una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre (n. 236). Il termine per la comunicazione dei dati è fissato all’11 dicembre, poiché l’8 dicembre, termine ordinario, coincide con un giorno festivo. (Vedi anche Titolare Effettivo: Scadenza per la Comunicazione dei Dati all’11 dicembre).
Come effettuare la prima comunicazione del Titolare Effettivo?
La comunicazione del Titolare Effettivo all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente avviene tramite l’invio elettronico utilizzando il modello di Comunicazione Unica e il modulo digitale TE specifico, approvato dal Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie il 12 aprile 2023 (vedi articolo 3, comma 5 del Decreto n. 55/2022). È importante notare che, come specificato nelle istruzioni di Unioncamere, la comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contemporaneamente ad altre richieste o segnalazioni da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese (l’unico caso in cui è consentito, secondo l’articolo 3, comma 3 del Decreto, è la notifica “annuale di conferma” che può essere inviata dalle persone giuridiche contestualmente alla presentazione del bilancio).
La fase iniziale di popolamento del registro richiederà che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva siano forniti dagli enti obbligati esistenti alla data del 9 ottobre 2023 entro l’11 dicembre 2023. In contrasto, le persone giuridiche e i soggetti giuridici privati formati dopo questa data devono “effettuare la notifica entro trenta giorni dalla loro registrazione. I trust e le entità giuridiche simili create dopo la stessa data devono effettuare la notifica entro trenta giorni dalla loro costituzione.”
Guarda il nostro video tutorial in cui spieghiamo passo passo come fare:
Titolare Effettivo: Chi è, Come Comunicare i Dati
Ricordando che, secondo la normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è definito come la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica o ne trae beneficio.
Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare:
- Il nuovo applicativo DIRE.
- Oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Attenzione al fatto che è necessario:
- Aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco.
- Disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
Comunicazione dei Dati del Titolare Effettivo: Soggetti Obbligati
Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi richiede la comunicazione dei dati del Titolare Effettivo da parte dei seguenti soggetti obbligati:
i) Imprese persone giuridiche già costituite (cioè ‘già iscritte’ nel registro delle imprese) al 9 ottobre 2023. ii) Persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell’apposito registro) al 9 ottobre 2023; iii) Trust e istituti giuridici affini già costituiti al 9 ottobre 2023.
La scadenza da rispettare è il sessantesimo giorno successivo alla data indicata, ovvero l’adempimento deve essere effettuato entro il giorno 11 dicembre 2023.
Regola differente per i soggetti neocostituiti dopo il 9 ottobre.
In questo caso, le scadenze da rispettare sono:
a) Per le società per azioni (spa), società a responsabilità limitata (srl), società a partecipazione (sapa), società consortili per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative neocostituite, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese. b) Per le persone giuridiche private neocostituite, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private. c) Per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti, la comunicazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla costituzione.
Ai sensi del DL n. 55/2023, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, o i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, devono comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini deve comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Attenzione al fatto che la pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso oppure un intermediario abilitato.
Comunicazione dei Dati del Titolare Effettivo: Cosa Contiene?
La comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva contiene:
a) I dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private e dell’articolo 22, comma 5 del decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini. b) In aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
- L’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del decreto antiriciclaggio;
- Nel caso in cui il titolare effettivo non sia individuato in base all’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo o, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5 del decreto antiriciclaggio. c) In aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- La denominazione dell’ente;
- La sede legale e, se diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
- L’indirizzo di posta elettronica certificata. d) In aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
- La denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
- La data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico. e) L’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis, terzo periodo del decreto antiriciclaggio, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato. f) La dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Comunicazione dei Dati del Titolare Effettivo: Le Sanzioni per le Omissioni
La mancata comunicazione delle informazioni sul Titolare Effettivo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. La Camera di Commercio territorialmente competente è responsabile dell’accertamento, della contestazione della violazione dell’obbligo e dell’applicazione della sanzione amministrativa correlata.
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