Indice
Introduzione
Guida alla fattura Extra UE
Chi ha rapporti con imprese extracomunitarie ha la necessità di conoscere alcune regole che disciplinano questo settore. Le informazioni da conoscere sono diverse a seconda che le operazioni riguardino le cessioni di beni o le prestazioni di servizi.
Vendita per cessione di beni extracomunitarie
La cessione di beni extracomunitarie si configura come cessione B2B e pertanto senza l’applicazione dell’IVA italiana se si verificano le seguenti condizioni:
- L’impresa italiana che esegue la cessione ha una partita IVA italiana
- La merce deve essere trasferita al di fuori del territorio comunitario con trasporto a cura o a nome del cedente. L’impresa italiana cedente per dimostrare entro 90 giorni dalla consegna, che ha trasferito la merce fuori dal territorio comunitario deve reperire il DAE (documento di accompagnamento all’esportazione) dove è riportato il codice MRN (movement reference number). Tale documento è rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e scorta la merce alla dogana d’uscita. Anche se la documentazione dell’avvenuta esportazione può essere reperita attraverso uno specifico archivio elettronico è bene che l’esportatore abbia una copia cartacea del DAE che attesta l’avvenuta esportazione.
Nella fattura emessa va indicata la seguente norma di esenzione: non imponibile art. 8, comma 1, lettera b), del Dpr n. 633/72.
La fattura può essere emessa come elettronica e indicando quale codice destinatario 7 volte x inviandone al cliente una copia analogica oppure analogica. E’ sconveniente farla analogica in quanto è necessario compilare lo spesometro
Vendita per prestazioni di servizi extracomunitarie verso clienti imprese o clienti privati
La prestazione di servizi extracomunitaria si configura come prestazione B2B, senza l’applicazione dell’IVA italiana, se si verificano le seguenti condizioni:
- L’impresa italiana che esegue la prestazione ha una partita IVA italiana
- L’impresa acquirente ha una partita IVA ed è stabilito in un altro stato
- Il cliente (chiamato anche il committente) è residente in un paese diverso dall’Italia . Vi sono alcune deroghe al presente criterio, se hai bisogno di ulteriori informazioni contattaci via chat.
Nella fattura emessa va indicata la seguente norma di esenzione: inversione contabile , art. 7 ter del D.p.r. 633/72 .
La fattura può essere emessa come elettronica e indicando quale codice destinatario 7 volte x inviandone al cliente una copia analogica. E’ sconveniente farla analogica in quanto è necessario compilare lo spesometro.
La prestazione di servizi extracomunitaria si configura come prestazione B2C con l’applicazione dell’IVA italiana se si verificano le seguenti condizioni:
- L’impresa italiana che esegue la prestazione ha una partita IVA italiana
- L’acquirente è un privato
Nella fattura emessa va indicata l’aliquota IVA italiana appartenete al servizio venduto.
Acquisto di prestazioni di servizi da fornitori residenti in altri stati extracomunitari
Nel caso di acquisto di prestazioni di servizi extracomunitari l’IVA non deve essere applicata nel paese del fornitore ma in Italia attraverso il meccanismo del reverse charge.
Vi sono delle deroghe al presente criterio, se necessiti di maggiori informazioni contattaci via chat.
Acquisto di beni da fornitori residenti in altri stati extracomunitari
In caso di acquisti di beni da fornitori residenti in altri stati extracomunitari l’operatore che intende importare un bene deve presentare alla dogana una dichiarazione su apposito modello denominato DAU (Documento Amministrativo Unico).
Al DAU di regola bisogna allegare:
- la fattura commerciale (che indica la natura, la qualità e la quantità della merce che si vuole importare, nonché il corrispettivo dovuto dal compratore);
- i documenti di trasporto;
- le eventuali licenze, garanzie e autorizzazioni;
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