Hai emesso una fattura e ti sei accorto di un errore nell’imponibile, di un’aliquota IVA sbagliata o di uno sconto non applicato?

Oppure il tuo cliente ha restituito della merce difettosa e adesso devi rettificare un documento già trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI)?

Se non intervieni in modo corretto e nei tempi previsti, rischi di pagare imposte in eccesso, di creare disallineamenti nel registro IVA e di esporre la tua attività a possibili sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La nota di credito è lo strumento fiscale che ti permette di correggere o annullare, in tutto o in parte, una fattura già emessa, senza doverla cancellare e rifare da zero.

Si tratta di una delle due tipologie di note di variazione previste dal D.P.R. 633/1972 (art. 26): quella che riduce l’importo originario della fattura si chiama nota di credito (o nota di accredito); quella che lo aumenta si chiama nota di debito.

Cosa troverai in questa guida:

  • Definizione precisa della nota di credito e differenza rispetto alla nota di debito
  • Tutti i casi in cui è necessario o opportuno emettere una nota di credito
  • Le regole sul termine di un anno e le eccezioni che consentono l’emissione oltre i 12 mesi
  • Come compilare una nota di credito elettronica passo dopo passo, con esempio concreto
  • Le situazioni in cui non devi emettere alcuna nota di variazione
  • Come gestire lo storno di una nota di credito a sua volta errata
  • Le particolarità legate a reverse charge e split payment (scissione dei pagamenti)

Ti consigliamo di leggere ogni sezione con attenzione: le regole su tempistiche, gestione dell’IVA e registrazione nel registro delle vendite o degli acquisti variano in base alla causa della rettifica e al momento in cui intervieni.

Saltare un passaggio può tradursi in errori di fatturazione difficili da correggere a posteriori.

Tieni presente che alcune delle regole illustrate possono variare in funzione del regime fiscale applicato, del tipo di operazione e della controparte coinvolta (privato, PA, soggetto estero).

Le indicazioni che trovi qui si basano sulla normativa vigente, ma è sempre opportuno verificare la tua situazione specifica con un professionista.

Noi di FidoCommercialista affianchiamo ogni giorno imprenditori e freelance nella gestione corretta di note di credito, fatture e adempimenti IVA; se hai dubbi, il tuo commercialista dedicato può analizzare il caso concreto.

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Nota di Credito – Cos’è, a Cosa Serve e Come Funziona?

Quando scopri che una fattura già consegnata al cliente riporta un importo superiore (o qualsiasi altro errore) a quello realmente dovuto, ti trovi di fronte a un problema con ripercussioni dirette sulla tua contabilità e sulle liquidazioni IVA.

Se non correggi quel documento, potresti trovarti a versare imposte calcolate su un imponibile gonfiato e il tuo cliente avrà in mano un titolo di spesa non corrispondente alla realtà della transazione.

Per risolvere questa situazione esiste la nota di credito, chiamata anche nota di accredito.

Si tratta di un documento fiscale con il quale il cedente o prestatore rettifica in diminuzione l’imponibile e imposta indicati nella fattura originaria.

In altre parole, la nota di credito riduce l’importo che il cessionario o committente deve pagare, e al tempo stesso abbassa l’IVA a debito del soggetto che l’ha emessa.

Dal punto di vista normativo, la nota di credito rientra nella categoria delle note di variazione disciplinate dall’art. 26 del D.P.R. 633/1972.

La norma distingue due direzioni possibili: se la variazione è in diminuzione si parla di nota di credito; se è in aumento si parla di nota di debito.

Entrambe producono effetti sul registro IVA e devono essere trasmesse, nel formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Facciamo un esempio concreto.

Immagina di aver emesso una fattura di 3.000 € con aliquota IVA al 22 % (IVA pari a 660 €), per poi accorgerti che il prezzo concordato era in realtà 2.500 €.

Dovrai generare una nota di credito di 500 € + 110 € di IVA, riferita alla fattura errata.

Dopo l’emissione, se il cliente ha già saldato, sarai tenuto a restituirgli la differenza.

Se invece non ha ancora pagato, il suo debito scenderà automaticamente all’importo corretto.

La nota di credito ti consente dunque di avviare lo storno, parziale o totale, di una fattura già emessa, senza bisogno di annullare l’intero documento e crearne uno nuovo da zero.

Questo è un vantaggio operativo importante: mantieni la tracciabilità di tutti i passaggi, rispetti la sequenza numerica delle fatture elettroniche e conservi un collegamento chiaro tra il documento originario e la rettifica.

Nel caso della fatturazione elettronica, la nota di credito viene trasmessa allo SDI con il codice TD04 e segue lo stesso iter di validazione della fattura.

Una volta che il Sistema di Interscambio la accetta e la recapita al destinatario, produce i suoi effetti fiscali: riduce l’IVA a debito del cedente e l’IVA a credito del cessionario nelle rispettive liquidazioni periodiche.

Nota di Credito – Quando Va Emessa?

Sapere con precisione in quali circostanze emettere una nota di credito ti evita due problemi opposti: versare imposte non dovute (perché non hai corretto una fattura errata) oppure emettere un documento di rettifica quando non era necessario, creando confusione nei registri IVA.

Ogni giorno, nella gestione della fatturazione, possono presentarsi situazioni diverse che richiedono una variazione in diminuzione, e identificarle correttamente è il primo passo per una contabilità ordinata.

Le circostanze più comuni in cui è opportuno o necessario generare una nota di credito sono le seguenti:

  • Errori nell’imponibile o nelle imposte: hai indicato una base imponibile superiore al corrispettivo concordato, oppure hai applicato un’aliquota IVA più alta di quella prevista per quel tipo di operazione.
  • Sconti o abbuoni non riportati: il contratto prevedeva una riduzione di prezzo che non è stata inclusa nella fattura già emessa.
  • Prestazione non completata: hai fatturato un servizio che, per qualsiasi ragione, non è stato eseguito integralmente.
  • Dati anagrafici o intestazione errati: la fattura riporta informazioni sbagliate sul cessionario o committente (ragione sociale, partita IVA, codice fiscale).
  • Merce difettosa o non ritirata: il cliente ha rifiutato l’ordine o ha restituito prodotti non conformi.
  • Fatture elettroniche duplicate: il Sistema di Interscambio ha accettato due volte lo stesso documento e ti ritrovi con una doppia registrazione.

Un caso pratico: hai spedito 100 pezzi di un prodotto al prezzo unitario di 50 € e il cliente ne restituisce 20 perché difettosi.

La fattura originaria indicava un imponibile di 5.000 €, ma quello effettivo scende a 4.000 €.

Dovrai emettere una nota di credito per 1.000 € più l’IVA corrispondente.

È importante sapere che l’emissione della nota di credito è facoltativa: il D.P.R. 633/1972 non la impone come obbligo assoluto.

Scegliere di non emetterla, però, significa rinunciare al recupero dell’IVA versata in eccesso e mantenere in contabilità un importo non corrispondente alla realtà economica dell’operazione.

Termini di emissione: entro quando va trasmessa?

Secondo l’art. 26 del D.P.R. 633/1972, la nota di credito deve essere emessa entro 12 mesi dalla data in cui è stata effettuata l’operazione originaria, cioè dalla data di emissione della fattura da rettificare.

Superato questo termine, la possibilità di stornare una fattura viene meno, salvo eccezioni specifiche che vedremo nella sezione successiva.

Anche la natura del documento originario incide sulla tempistica operativa.

Se la fattura è cartacea, è considerata valida dal momento della ricezione da parte del cliente, e puoi procedere subito con la nota di credito.

Se invece operi con fattura elettronica, devi attendere che il SDI completi la trasmissione e che tu riceva l’esito positivo di consegna: solo dopo quel riscontro la nota di credito potrà essere emessa e a sua volta trasmessa.

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Nota di Credito Oltre l’anno – Si Può Emettere o No?

Ti sei accorto di dover rettificare una fattura, ma sono già trascorsi più di 12 mesi dalla data dell’operazione?

È una situazione più frequente di quanto si pensi, soprattutto quando il mancato pagamento si trascina nel tempo o quando la risoluzione di un contratto arriva dopo mesi di negoziazione.

Se non conosci le regole specifiche, rischi di emettere un documento privo di validità fiscale o di perdere il diritto a recuperare l’IVA versata.

Il principio generale è chiaro: la nota di credito va emessa entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Oltre questa soglia, la normativa restringe sia le causali ammesse sia la possibilità di intervenire sull’imposta.

Quando è possibile emettere la nota di credito dopo 12 mesi

L’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972 individua tassativamente i casi in cui la nota di credito può essere emessa senza vincolo temporale:

  • Nullità, annullamento, revoca, risoluzione contrattuale, rescissione del contratto o della prestazione sottostante.
  • Mancato pagamento, totale o parziale, derivante da procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale) o da procedure esecutive risultate infruttuose.

In tutte le altre ipotesi, come sconti concordati successivamente o abbuoni decisi oltre l’anno, il limite dei 12 mesi rimane invalicabile per quanto riguarda la rettifica dell’IVA.

IVA e nota di credito oltre l’anno

Se la causa della rettifica rientra nei casi appena elencati (nullità, risoluzione contrattuale, procedure concorsuali), puoi ancora stornare l’IVA addebitata nella fattura originaria, anche se è trascorso più di un anno.

L’operazione produrrà effetti sulla liquidazione periodica e potrai detrarre l’imposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui sorge il diritto.

Questo automatismo è fondamentale per non perdere il beneficio fiscale.

Se, al contrario, la variazione nasce da un accordo tra le parti (ad esempio uno sconto aggiuntivo negoziato dopo i 12 mesi), non potrai più rettificare l’IVA.

In questo caso la nota di credito sarà emessa come operazione fuori campo IVA e si limiterà a modificare il solo imponibile.

Dovrai riportare nel documento la dicitura: “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”.

La tabella seguente mette a confronto le principali regole operative:

AspettoEntro 12 mesiOltre 12 mesi
Causali ammesseErrori, sconti, abbuoni, merce difettosa, fatture duplicate, prestazioni incompleteSolo nullità, annullamento, revoca, risoluzione contrattuale, rescissione; mancato pagamento da procedure concorsuali o esecutive infruttuose
Gestione dell’IVAL’IVA può essere stornata insieme all’imponibileStorno IVA possibile solo per le causali del comma 2 (nullità, procedure concorsuali); per sconti/abbuoni l’operazione è fuori campo IVA
Effetto sulla liquidazioneLa variazione entra nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissioneL’IVA recuperata confluisce nella dichiarazione annuale dell’anno in cui sorge il diritto alla detrazione
Dicitura obbligatoriaRiferimento alla fattura originaria e alla causaleIndicare anche “art. 26 comma 3” se l’operazione è fuori campo IVA

Se hai dubbi su quale regime applicare alla tua specifica situazione, è fondamentale verificare la causale esatta della rettifica e il momento in cui si è verificato il presupposto.

Un errore nella qualificazione può portare a contestazioni in sede di controllo.

Il tuo commercialista dedicato di FidoCommercialista può aiutarti a inquadrare correttamente il caso.

Nota di credito – Quando Non va Emessa?

Sapere quando emettere una nota di credito è importante, ma conoscere i casi in cui non devi emetterla lo è altrettanto.

Se generi un documento di variazione in una circostanza non prevista dalla normativa, rischi di creare disallineamenti nel registro IVA, problemi nelle liquidazioni periodiche e possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il primo caso da tenere a mente è quello dello scontrino fiscale.

Se l’operazione originaria è stata documentata con uno scontrino (o con un documento commerciale) e non con una fattura, non puoi emettere una nota di credito.

L’art. 26 del D.P.R. 633/1972 richiede espressamente che la variazione faccia riferimento a una fattura emessa, senza quel presupposto, la nota di variazione non ha base giuridica.

Un altro scenario riguarda le cessioni gratuite o i campioni omaggio.

Se hai ceduto beni a titolo gratuito senza addebitare alcun corrispettivo e senza emettere fattura con IVA, non c’è alcun imponibile da rettificare e quindi nessuna nota di credito da produrre.

Non è necessario emettere una nota di credito nemmeno quando l’errore nella fattura riguarda dati non rilevanti ai fini IVA, come una descrizione imprecisa della merce o un riferimento interno sbagliato (numero d’ordine, codice progetto), purché l’imponibile, l’aliquota e i dati fiscali del cessionario/committente siano corretti.

In questi casi, una semplice comunicazione al cliente può bastare.

Attenzione anche alle fatture rifiutate dalla PA tramite il Sistema di Interscambio: se la fattura elettronica è stata scartata dall’SDI e non è mai stata consegnata al destinatario, non è considerata fiscalmente emessa.

Non serve alcuna nota di credito perché il documento, di fatto, non ha mai prodotto effetti.

Se il termine di un anno è scaduto e la causale della rettifica non rientra nelle eccezioni del comma 2 dell’art. 26 (nullità, risoluzione contrattuale, procedure concorsuali), non puoi più emettere una nota di credito valida ai fini IVA.

Emettere comunque il documento significherebbe produrre una rettifica priva di effetti sull’imposta, con il rischio concreto di contestazioni.

In questi casi, la nota di variazione in diminuzione non consente il recupero dell’imposta.

In tutti questi casi, la soluzione più prudente è analizzare prima la documentazione originaria e la causale della rettifica.

Quando i confini non sono netti, il confronto con il tuo commercialista ti evita di prendere decisioni che poi dovrai correggere ulteriormente.

Nota di Credito e Nota di Debito – Quali Sono Le Differenze?

Confondere la nota di credito con la nota di debito è un errore che può stravolgere le tue liquidazioni IVA.

I due documenti si assomigliano nella forma, ma producono effetti opposti: usare il tipo sbagliato significa spostare l’importo nella direzione contraria, con conseguenze su registri, dichiarazioni e rapporti con il cliente.

Entrambe sono note di variazione previste dall’art. 26 del D.P.R. 633/1972.

La differenza sostanziale sta nella direzione della rettifica:

  • La nota di credito interviene quando la fattura originaria riporta un importo superiore a quello effettivamente dovuto. Riduce l’imponibile e l’IVA: il cedente recupera imposta a debito, il cessionario restituisce imposta a credito.
  • La nota di debito si emette quando la fattura originaria riporta un importo inferiore a quello reale. Aumenta l’imponibile e l’IVA: il cedente integra il debito d’imposta, il cessionario ha diritto a maggiore detrazione.
Ecco un esempio concreto:

Hai fatturato un servizio di consulenza per 2.000 € + IVA, ma il compenso concordato era in realtà 2.500 €. In questo caso devi emettere una nota di debito di 500 € + IVA per integrare la differenza.

Se al contrario avessi fatturato 2.500 € e il compenso reale fosse 2.000 €, avresti bisogno di una nota di credito di 500 € + IVA.

La tabella seguente riassume le differenze operative più rilevanti:

CaratteristicaNota di creditoNota di debito
Direzione della variazioneIn diminuzioneIn aumento
Codice tipo documento SDITD04TD05
Effetto sull’IVA del cedenteRiduce l’IVA a debitoAumenta l’IVA a debito
Effetto sull’IVA del cessionarioRiduce l’IVA a credito detrattaAumenta l’IVA a credito detraibile
ObbligatorietàFacoltativa per il cedenteObbligatoria quando si rileva un maggior imponibile
Limite temporaleEntro 12 mesi, salvo eccezioni art. 26, comma 2Nessun limite temporale specifico

Un dettaglio cruciale: mentre la nota di credito è facoltativa (puoi scegliere di non emetterla, rinunciando al recupero dell’IVA in eccesso), la nota di debito è obbligatoria.

Se ti accorgi di aver fatturato meno del dovuto, sei tenuto a correggere il documento e a versare la differenza d’imposta. Non farlo espone a sanzioni per infedele dichiarazione.

Nella fatturazione elettronica, la nota di debito viaggia attraverso il SDI con il codice TD05, mentre la nota di credito utilizza il TD04.

Entrambi i documenti devono contenere il riferimento alla fattura originaria e la causale della variazione.

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Come Compilare una Nota di Credito Elettronica (+ esempio)

Compilare una nota di credito elettronica in modo errato può portare allo scarto da parte dell’SDI, a registrazioni contabili sbagliate e a liquidazioni IVA non corrette.

Conoscere con precisione quali campi compilare e quale codice tipo documento selezionare ti risparmia correzioni successive e perdite di tempo.

La nota di credito elettronica segue lo stesso formato XML della fattura elettronica e viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio.

La differenza fondamentale sta nel codice tipo documento: devi selezionare il TD04 (nota di credito) al posto del TD01 (fattura).

Questo codice comunica all’SDI e all’Agenzia delle Entrate che il documento riduce, e non genera, un debito IVA.

Ecco i dati che devi inserire obbligatoriamente:

  • Tipo documento: TD04
  • Dati del cedente/prestatore: la tua partita IVA, ragione sociale, indirizzo, regime fiscale
  • Dati del cessionario/committente: partita IVA o codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, codice destinatario SDI o PEC del cliente
  • Numero e data della nota di credito: segue la numerazione progressiva della tua fatturazione, con una data uguale o successiva alla ricezione della conferma SDI della fattura originaria
  • Riferimento alla fattura rettificata: numero e data della fattura originaria a cui la nota si riferisce (campo “DatiFattureCollegate” nel tracciato XML)
  • Causale: descrizione sintetica del motivo della rettifica (errore di calcolo, reso merce, sconto non applicato, risoluzione contrattuale)
  • Imponibile e aliquota IVA: gli importi da stornare, con la stessa aliquota applicata nella fattura originaria, salvo che l’operazione sia fuori campo IVA (in tal caso va indicata la natura dell’esenzione)
  • Importo totale: l’ammontare complessivo della nota, comprensivo di imponibile e imposta

Esempio pratico di nota di credito

Supponi di aver emesso la fattura n. 45 del 10 marzo 2026 per la vendita di 200 unità di un prodotto a 25 € ciascuna, con IVA al 22 %.

L’imponibile fatturato è 5.000 €, l’IVA è 1.100 €, il totale 6.100 €.

Il cliente restituisce 50 pezzi difettosi.

Compilerai la nota di credito così:

CampoValore
Tipo documentoTD04
Numero documentoNC-12 (o la tua numerazione progressiva)
Data18/05/2026
Fattura collegatan. 45 del 10/03/2026
CausaleReso per merce difettosa, 50 pezzi
Imponibile stornato1.250,00 € (50 × 25 €)
Aliquota IVA22 %
IVA stornata275,00 €
Totale nota di credito1.525,00 €

Dopo la trasmissione, il SDI valida il documento e lo recapita al destinatario.

A quel punto, registri la nota di credito nel tuo registro delle vendite: l’imponibile e l’IVA ridurranno il debito d’imposta nella liquidazione del periodo.

Il cliente, dal canto suo, dovrà annotare la nota nel registro degli acquisti e ridurre l’IVA detratta in precedenza.

Se utilizzi un software di fatturazione elettronica (come quello che offriamo all’interno di FidoCommercialista ai nostri cleinti), la compilazione di questi campi avviene in modo guidato.

Verifica sempre che il riferimento alla fattura originaria sia corretto perché un errore nel numero o nella data della fattura collegata non causa lo scarto da parte dell’SDI, ma può generare problemi nei controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate e nelle verifiche contabili.

Nota di Credito Sbagliata – Come Stornarla?

Hai emesso una nota di credito e ti sei reso conto che contiene un errore, ad esempio un importo sbagliato, un riferimento alla fattura errato o un’aliquota IVA non corretta?

Una volta che la nota di credito è stata trasmessa e accettata dall’SDI, non puoi cancellarla né modificarla.

Questo è un punto che crea spesso confusione, perché a differenza di un documento in bozza, un file XML validato dal Sistema di Interscambio è definitivo.

La procedura per correggere una nota di credito errata segue una logica simmetrica: ad ogni nota di credito sbagliata corrisponde uno storno con un documento di segno opposto, cioè una nota di debito (codice TD05).

La nota di debito annulla gli effetti della nota di credito originaria, riportando imponibile e IVA ai valori precedenti.

Ecco i passaggi operativi da seguire:

  1. Emetti una nota di debito (TD05) di importo pari alla nota di credito errata, indicando come causale lo storno della nota di credito sbagliata e inserendo il riferimento al numero e alla data della nota da annullare.
  2. Emetti una nuova nota di credito (TD04) con i dati corretti, riferita alla fattura originaria che intendevi rettificare inizialmente.
  3. Se necessario, emetti una nuova fattura con i dati aggiornati, qualora la rettifica coinvolga anche elementi della fattura originaria diversi da quelli già stornati.
Esempio pratico:

Hai emesso la nota di credito NC-12 del 18 maggio 2026, stornando 1.250 € + 275 € di IVA, ma l’importo corretto da stornare era 1.000 € + 220 € di IVA.

In questo caso emetti prima una nota di debito di 1.250 € + 275 € di IVA (che annulla integralmente la NC-12), poi una nuova nota di credito di 1.000 € + 220 € di IVA riferita alla fattura originaria.

Attenzione: sia la nota di debito sia la nuova nota di credito devono transitare attraverso l’SDI e seguire lo stesso iter di trasmissione e registrazione.

Ricordati di annotarle entrambe nel registro IVA per mantenere la coerenza delle liquidazioni periodiche.

Se hai emesso la nota di credito al soggetto sbagliato (ad esempio indirizzata all’azienda B anziché all’azienda A), la sequenza diventa: nota di debito verso l’azienda B per annullare l’errore, nota di credito corretta verso l’azienda A per rettificare la fattura, ed eventuale nuova fattura verso A se i dati originari lo richiedono.

Noi di FidoCommercialista ti consigliamo di verificare sempre due volte destinatario, importo e riferimento prima di trasmettere qualsiasi nota di variazione.

Reverse charge e Split payment Nel Contesto Delle Note Di Credito

Se operi con il meccanismo del reverse charge o emetti fatture in regime di split payment (scissione dei pagamenti), la gestione della nota di credito presenta particolarità che non puoi trascurare.

Un errore nella procedura di rettifica, in questi regimi, può creare disallineamenti significativi tra cedente e cessionario, con riflessi diretti sui versamenti IVA e sulle dichiarazioni di entrambe le parti.

Nota di credito e reverse charge

Nel reverse charge, l’IVA non viene addebitata dal cedente ma è integrata e versata dal cessionario/committente.

Quando devi emettere una nota di credito su una fattura in reverse charge, il documento deve replicare lo stesso meccanismo dell’operazione originaria: emetti la nota senza IVA, indicando che l’operazione è soggetta a inversione contabile.

Il cessionario, dal canto suo, dovrà rettificare sia la registrazione nel registro delle vendite (dove aveva annotato l’integrazione dell’IVA) sia quella nel registro degli acquisti.

Se la nota di credito stornar totalmente la fattura, il cessionario annulla entrambe le annotazioni.

Se lo storno è parziale, riduce proporzionalmente imponibile e imposta in entrambi i registri.

Esempio:

hai emesso una fattura in reverse charge per lavori edili con imponibile di 10.000 €.

Il committente ha integrato l’IVA al 22 % (2.200 €) e l’ha annotata nei registri.

Ora devi stornare 2.000 € di imponibile. Emetti una nota di credito di 2.000 € senza IVA, con la dicitura “operazione soggetta a reverse charge”.

Il committente rettificherà le proprie registrazioni riducendo sia il debito sia il credito IVA di 440 €.

Nota di credito e split payment

Nelle operazioni in split payment, il cedente emette fattura con IVA esposta, ma è il cessionario (tipicamente una Pubblica Amministrazione o un ente rientrante nell’elenco ministeriale) a versare l’imposta direttamente all’Erario.

Il cedente incassa solo l’imponibile.

Quando emetti una nota di credito su una fattura in split payment, devi mantenere la stessa modalità: la nota riporta sia l’imponibile sia l’IVA in diminuzione, con l’indicazione della scissione dei pagamenti.

Il cedente riduce l’imponibile nel proprio registro vendite ma non ha effetti diretti sull’IVA versata, perché il versamento è stato eseguito (o è a carico) del cessionario.

Un aspetto rilevante riguarda i termini di emissione.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 210 del 25 ottobre 2024, ha chiarito che se il cessionario/committente in split payment non ha ancora pagato il corrispettivo e non ha anticipato l’esigibilità dell’imposta, la nota di credito può essere emessa anche oltre i 12 mesi.

In questo caso, l’IVA non era ancora stata versata all’Erario, e le disposizioni sulle procedure concorsuali o esecutive infruttuose si coordinano con il meccanismo dello split payment.

Se invece il cessionario ha già versato l’IVA, la nota di credito produce l’obbligo per l’ente di richiedere il rimborso o di scomputare l’importo nelle liquidazioni successive.

È una procedura che richiede coordinamento tra le parti.

In entrambi i regimi, il documento di rettifica deve transitare attraverso il Sistema di Interscambio con il codice TD04 e contenere tutti i riferimenti alla fattura originaria.

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Conclusioni – Quello Che C’è Da Sapere Sulle Note Di Credito, Adesso Lo Sai!

A questo punto hai un quadro completo su come funziona la nota di credito, quando emetterla, come compilarla nel formato elettronico e quali regole rispettare nei regimi particolari come reverse charge e split payment.

L’elemento che fa la differenza, nella pratica quotidiana, è la tempestività: identificare subito l’errore, verificare la causale e agire entro i termini previsti ti garantisce di recuperare l’IVA versata in eccesso senza complicazioni.

Ricorda i punti essenziali.

La nota di credito è facoltativa, ma non emetterla quando serve significa pagare più imposte del dovuto.

Il termine di un anno è il riferimento standard; oltre quella soglia, puoi intervenire solo per cause tassative (nullità, risoluzione, mancato pagamento da procedure concorsuali o esecutive).

Il codice TD04 identifica il documento nell’SDI e il riferimento alla fattura originaria deve essere sempre preciso. Se sbagli una nota di credito, lo storno passa attraverso una nota di debito (TD05) seguita da un nuovo documento corretto.

Ogni situazione ha le sue variabili: il regime fiscale che applichi, la natura dell’operazione, il tipo di controparte e il momento in cui intervieni cambiano le regole operative.

Non esiste una procedura universale che funziona in ogni caso.

Noi di FidoCommercialista supportiamo ogni giorno imprenditori, freelance e professionisti nella gestione di note di credito, fatturazione elettronica e adempimenti IVA.

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Domande Frequenti Sulla Nota Di Credito (2026)

Rispondiamo adesso alle domande più frequenti sul tema.

Quando puoi emettere un documento di storno e quali causali sono ammesse in pratica?

Puoi emettere una nota di credito quando riscontri errori nell’imponibile o nell’IVA, sconti non applicati, merce restituita, prestazioni non completate, dati anagrafici errati o fatture elettroniche duplicate accettate dall’SDI.

Le causali ammesse oltre i 12 mesi si limitano a nullità, annullamento, revoca, risoluzione contrattuale, rescissione del contratto e mancato pagamento derivante da procedure concorsuali o esecutive infruttuose.

Quali dati obbligatori devi inserire per evitare scarti e contestazioni in contabilità e IVA?

Devi indicare il codice tipo documento TD04, i dati completi del cedente e del cessionario/committente, il numero e la data della fattura originaria collegata, la causale della rettifica, l’imponibile e l’aliquota IVA da stornare, e l’importo totale della nota. Un riferimento errato alla fattura collegata non causa lo scarto SDI, ma può generare problemi nei controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è la differenza operativa tra storno totale e parziale e come cambia l’impatto su imponibile e imposta?

Lo storno totale annulla completamente l’imponibile e l’IVA della fattura originaria: il cedente azzera il debito d’imposta relativo a quella operazione e il cessionario elimina l’IVA detratta. Lo storno parziale riduce solo una parte dell’imponibile e della relativa imposta, proporzionalmente all’errore o al reso. In entrambi i casi, l’importo stornato va annotato nel registro IVA del periodo di emissione della nota.

Entro quali tempi va emesso e registrato per correggere una fattura già inviata e contabilizzata?

La regola generale prevede l’emissione entro 12 mesi dalla data dell’operazione originaria. Oltre questo termine, la nota è valida solo per le causali tassative previste dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, come la risoluzione contrattuale.

La registrazione nel registro IVA deve avvenire entro il termine della liquidazione periodica in cui la nota di credito è stata emessa. Questo garantisce la corretta detrazione dell’imposta nei termini di legge.

Come va gestito nel ciclo di fatturazione elettronica e quali controlli fare su SDI e sul codice destinatario?

La nota di credito elettronica deve essere trasmessa all’SDI nello stesso formato XML della fattura, con il codice TD04. Prima dell’invio, verifica che il codice destinatario o la PEC del cessionario siano corretti e che la fattura originaria risulti effettivamente consegnata. Puoi emettere la nota solo dopo aver ricevuto l’esito positivo di trasmissione della fattura collegata.

Come incide su IVA, liquidazioni e dichiarazione annuale e quali errori tipici portano a rettifiche o sanzioni?

La nota di credito riduce l’IVA a debito del cedente nella liquidazione periodica e, parallelamente, il cessionario deve ridurre l’IVA a credito detratta. Gli errori più frequenti sono: emissione oltre i 12 mesi senza causale ammessa, mancata registrazione nel registro IVA, riferimento errato alla fattura originaria e omessa rettifica da parte del cessionario. Ciascuno di questi errori può generare incongruenze rilevabili nei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate, con possibili sanzioni per infedele dichiarazione.