Indice
Produttori agricoli in regime speciale
I produttori agricoli in regime speciale che nel corso dell’anno solare precedente hanno conseguito un volume d’affari non superiore a € 7.000 (dall’1.1.2007), composto per almeno 2/3 da cessioni di prodotti rientranti nella Tabella A/1 del DPR 633/1972, possono avvalersi del regime di esonero dalla tenuta di scritture contabili, dal versamento e da qualunque altro adempimento Iva, eccettuata la numerazione progressiva e la conservazione delle autofatture emesse per loro conto (in forma elettronica dall’1.1.2019) dai cessionari e delle fatture di acquisto.
Obbligo fattura elettronica
Costoro non hanno l’obbligo di ricevere le fatture elettroniche di acquisto tramite lo SDI, ma possono come i privati ricevere e conservare la copia cartacea o il file .pdf della fattura elettronica.
L’art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78 prevede l’obbligo di comunicazione nello «spesometro» semestrale anche delle autofatture dei clienti anche per i soggetti esonerati. Sono esclusi da quest’ultimo adempimento gli agricoltori nel regime di esonero i cui terreni sono situati per più del 50% in comuni montani e dal 1.1.2018 in generale tutti gli agricoltori in regime di esonero (art. 11, co. 2-quater, D.L. 12.7.2018, n. 87 – vedi Ris. 28.7.2017, n. 105/E).
Regime di esonero – produttori agricoli in regime speciale
Il regime di esonero dai sopradescritti adempimenti cessa di essere applicato dall’anno solare successivo a quello in cui il limite di volume d’affari è superato qualora sia rispettata la percentuale dei 2/3; il regime di esonero cessa di applicarsi già dall’anno in corso se il rapporto di 2/3 di prodotti di Tab. A/1 non viene rispettato.
È possibile rinunciare al regime speciale di esonero con comunicazione scritta all’Ufficio competente entro il termine di presentazione della dichiarazione. L’art. 36, D.L. 18.10.2012, n. 179 ha esteso anche agli agricoltori esonerati l’obbligo di trasmettere l’elenco clienti-fornitori (vedi art. 29, D.P.R. 633/1972) con decorrenza dall’anno 2013 (vedi C.M. 15.2.2013, n. 1/E, p.to 2.1). Cliccare qui per ulteriori informazioni.
Agricoltura Autofattura – produttori agricoli in regime speciale
Autofattura. L’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E, del 17 giugno 2019 ha chiarito che il soggetto Iva che acquista beni o servizi da un agricoltore esonerato deve emettere, per conto del cedente, la fattura, con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 21, D.P.R. 633/1972 (entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con applicazione delle percentuali di compensazione e consegnarne una copia al cedente. Deve registrare tale documento, cosiddetta autofattura, tra gli acquisti ai sensi dell’art. 25, D.P.R. 633/1972.
Nella emissione della fattura elettronica da parte del cessionario va indicato il tipo documento TD01 ovvero quello della normale fattura di vendita
L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal cessionario o committente e ha il beneficio di “trattenere” l’IVA indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento. Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
Perché scegliere FidoCommercialista? Apertura Partita IVA in 24 h
FidoCommercialista fornisce ai suoi clienti il software di fatturazione elettronica gratuito.
Ogni cliente di FidoCommercialista può beneficiare dell’assistenza necessaria nell’utilizzo del software di fatturazione elettronica, il tutto è compreso nell’abbonamento acquistato.
FidoCommercialista fornisce questo servizio ai propri clienti già da Gennaio 2020. I clienti hanno così potuto beneficiare dei vantaggi descritti nell’introduzione di questo articolo con due anni di anticipo rispetto all’obbligo previsto per legge dal 1 Luglio 2020.
Per maggiori informazioni sui nostri servizi cliccare qui.
Il commercialista online è un professionista che ha saputo sfruttare innovative tecnologie digitali per offrire un servizio su tutto il territorio nazionale e superare le barriere dello studio tradizionale.
Un commercialista online opera esclusivamente su internet e svolge ovviamente tutti i compiti di un commercialista classico, con degli enormi vantaggi per il cliente. Il servizio:
- E’ più comodo – non dovrai recarti dal consulente ma potrai contattarlo ovunque ti trovi via chat, telefono o video-call.
- La qualità del servizio è migliore perché l’utilizzo di avanzate tecnologie ti permette di avere una dashboard in grado di monitorare l’andamento della tua attività in tempo reale e di ricevere assistenza in qualsiasi momento.
- Ha un prezzo più competitivo – infatti l’utilizzo della tecnologia permette al commercialista online di avere costi più bassi nei servizi offerti e di conseguenza può garantire ai propri clienti un costo molto più competitivo di un commercialista offline
Fidocommercialista con la sua piattaforma innovativa e un team di consulenti ed esperti contabili permette ai propri clienti di far risparmiare tempo e denaro garantendo un’elevatissima qualità del servizio offerto.
I servizi offerti sono da Fidocommercialista sono:
- Consulente fiscale dedicato con cui interagire durante la giornata ponendogli qualsiasi quesito in materia fiscale.
- Gestione economica e finanziaria grazie alla nostra dashboard con indici aggiornati in tempo reale in grado di monitorare l’andamento della propria attività e controllare scadenze di incassi e pagamenti in qualsiasi momento.
- Software di fatturazione, se non hai un software di fatturazione te lo diamo noi compreso nel prezzo, se invece già utilizzi un software di fatturazione e non intendi cambiarlo ci integriamo facilmente con il tuo.
- Archiviazione documentale, uno spazio online su cui poter mettere tutti i documenti inerenti la propria attività professionale.